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IL DIPENDENTE PUÒ ESSERE LICENZIATO PER LA CONDOTTA TENUTA DURANTE IL PRECEDENTE LAVORO?

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IL DIPENDENTE PUÒ ESSERE LICENZIATO PER LA CONDOTTA TENUTA DURANTE IL PRECEDENTE LAVORO?
La sentenza n. 1 del 2021 del Tribunale di Pistoia (in allegato) ha affermato che il licenziamento per giusta causa basato sugli illeciti commessi dal dipendente nel corso di un precedente rapporto di lavoro è del tutto legittimo, se i fatti vengono appresi dall’attuale datrice dopo l’assunzione del lavoratore.

La Cassazione, citando una precedente decisione, la sentenza n. 20319 del 2015, stabilisce, infatti, che “...In materia di licenziamento per giusta causa, non è necessario che il comportamento lesivo dell'affidamento datoriale sia stato tenuto in costanza dello svolgimento del rapporto di lavoro, potendo assumere rilievo anche se posto in essere anteriormente all'inizio del rapporto e nello svolgimento di mansioni, diverse da quelle attuali, assegnate da un precedente datore di lavoro ove la condotta sia divenuta palese successivamente e purché, per i caratteri dell'illecito (nella specie, di natura penale), incida sulla figura morale del lavoratore, ovvero sia previsto dal contratto collettivo di lavoro quale causa di licenziamento.”

Nel caso di specie, il dipendente di una banca è stato licenziato per giusta causa per aver commesso in passato delle irregolarità presso un altro istituto di credito, con risvolti anche penali. Nello specifico il dipendente aveva aperto dei conti ad utenti non solvibili con garanzie insufficienti, aveva effettuato delle operazioni sospette su un conto corrente ed aveva convinto un cliente a non sporgere denuncia per usura nei confronti di un suo conoscente.

Il dipendente ha presentato ricorso, impugnando il licenziamento, ma per il Tribunale di Pistoia, come da sentenza in oggetto, il licenziamento è proporzionato e legittimo, poiché i fatti contestati al dipendente, riferiti al precedente rapporto lavorativo, costituiscono un gravissimo inadempimento dei più elementari doveri di diligenza bancaria, e sufficienti a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con l’attuale datore di lavoro.

Questo caso mette in luce l’importanza delle indagini pre-assuntive, effettuate dalle agenzie investigative autorizzate su incarico del datore di lavoro, per prevenire proprio contenziosi di questo tipo.
Le investigazioni pre-assuntive sono finalizzate alla raccolta ed alla verifica di informazioni sul conto di persone da destinare ad attività particolari all’interno della propria azienda, soprattutto, come in questo caso, se si tratta di ruoli che richiedono una grande responsabilità e la gestione di economie importanti.

Possono consistere nella verifica della veridicità dei titoli, della formazione, delle posizioni lavorative precedenti, il motivo della loro cessazione, eventuali procedimenti penali a carico del soggetto di interesse ma anche informazioni sul suo stile di vita, qualora non conforme alle mansioni che dovrà svolgere, e quindi sulla sua moralità.
Conosciuta anche come Pre-employment screening, questo tipo di indagine individua soprattutto la presenza di “red flags” nel background professionale del candidato, permettendo all’azienda di tutelarsi da possibili problematiche future.

Le indagini sul passato professionale del lavoratore sono assolutamente legittime e svolte dagli investigatori privati nel rispetto dell’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori, che ricordiamo vietare al datore di lavoro, “ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.”

Vengono infatti presi in considerazione solo gli aspetti strettamente necessari a garantire una valutazione oggettiva del candidato da parte dell’azienda, effettuando una analisi reputazionale per definire nella maniera più accurata possibile il profilo personale e professionale del futuro collaboratore.

Ovviamente le stesse indagini possono essere svolte anche dopo l’assunzione del dipendente se si sospetta un illecito, poiché rientrano nei c.d. controlli difensivi, per raccogliere le prove della condotta irregolare passata e presente, utilizzabili dal datore di lavoro anche in sede di giudizio, se necessario.

Per informazioni:
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Scarica l'allegato
Trib._Pistoia-sent.-n.-1-2021.pdf


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