Abbiamo parlato, in un nostro recente articolo consultabile
cliccando qui, del
licenziamento per giusta causa di un
dipendente in malattia, sorpreso a svolgere
attività incompatibili con il suo stato.
Ma quando è possibile licenziare un dipendente assente perché in malattia?
Durante i giorni di permesso il lavoratore ha diritto
al mantenimento del proprio posto di lavoro per la durata del “
periodo di comporto”, un arco di tempo determinato dal contratto collettivo entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad accettarne l’assenza.
Se il lavoratore rientra
prima della scadenza del periodo di comporto non vi è alcun problema, mentre se dovesse continuare ad assentarsi anche
oltre la scadenza di tale periodo, a prescindere dalle motivazioni, il datore di lavoro può scegliere di
recedere il contratto. Spesso il lavoratore allunga il periodo di comporto chiedendo dei giorni di
ferie.
Se il datore di lavoro sospetta che il lavoratore prolunghi i tempi di convalescenza in maniera “
furba” o fornisca informazioni
incoerenti rispetto a quanto riportato nel
certificato medico, può chiedere l’intervento di una
agenzia investigativa autorizzata, che potrà indagare sulle reali
motivazioni dell’assenza.
Il
licenziamento per superamento del periodo di comporto non può
mai essere inflitto quando il lavoratore si è
infortunato per la mancata adozione delle
misure di sicurezza sul lavoro da parte del datore. In questo caso, infatti, vi è la
conservazione del posto di lavoro anche oltre il periodo di comporto, fino alla
completa guarigione.
Il licenziamento più diffuso del lavoratore in malattia è quello causato da motivi disciplinari. Questo tipo di licenziamento può essere intimato anche quando il dipendente è ancora
assente, se prima del permesso ha posto in essere delle
violazioni del
contratto lavorativo e/o della
legge, o se
durante il periodo di permesso mette in atto degli
illeciti.
Le
agenzie investigative intervengono principalmente in questi casi, con delle indagini mirate all’individuazione dell’
illecito ed alla raccolta delle
prove legali che il datore di lavoro può
produrre in giudizio per la tutela dei suoi diritti. Solitamente gli
investigatori intervengono con delle attività di
monitoraggio e di
pedinamento del dipendente in malattia e con delle indagini di
Web Intelligence (OSINT e SOCMINT) per raccogliere elementi utili anche dal web.
I
comportamenti che possono essere oggetto di
investigazione privata e che possono determinare il
licenziamento per giusta causa sono:
Infine, un altro licenziamento possibile anche durante la malattia del dipendente è il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che scaturisce da una crisi del settore, dalla riduzione del personale, dalla cessazione di alcune mansioni o dalla soppressione di un ramo aziendale. Non solo: può derivare anche da una necessità riorganizzativa dell’azienda e dei dipendenti, dall’ottimizzazione dei costi e dall’esternalizzazione di alcune mansioni, allo scopo di ottenere un incremento degli utili.
Fermo restando l’obbligo di repêchage previsto in questi casi, ossia l’obbligo di affidare al dipendente altre mansioni ancora attive se compatibili con il suo know-how, lì dove questo non fosse possibile il datore può procedere con il licenziamento, anche durante il periodo di malattia del lavoratore.