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IL CONIUGE OBBLIGATO PUÒ RIDURRE I SUOI BENI PER NON PAGARE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO?

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IL CONIUGE OBBLIGATO PUÒ RIDURRE I SUOI BENI PER NON PAGARE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO?

Come è noto, in sede di separazione i giudici stabiliscono che il coniuge economicamente più forte deve corrispondere al coniuge economicamente più debole e ai figli minori e/o maggiorenni non ancora autosufficienti, un assegno di mantenimento. L’intervento dei giudici non è sempre necessario, se è possibile trovare un accordo tra le parti.

L’assegno di mantenimento ha lo scopo di garantire la sussistenza del coniuge che non percepisce redditi propri e/o dei figli.

Il coniuge obbligato, spesso, usa degli “stratagemmi” per non versare l’assegno o per diminuirne l’importo, andando a ridurre i redditi o il patrimonio, che sono gli elementi sui quali i giudici si basano per la determinazione dell’assegno e del suo valore. La maggior parte di questi “stratagemmi” è, ovviamente, illegale.

Precisiamo che le sole circostanze legittime per chiedere la rideterminazione dell’assegno di mantenimento, da parte dell’obbligato, è dimostrare che le condizioni economiche del beneficiario sono cambiate. Questo può avvenire, generalmente, per le seguenti motivazioni:

  • L’ex coniuge beneficiario percepisce un reddito non dichiarato, come nei casi di chi presta lavoro in nero;
  • L’ex coniuge beneficiario ha intrapreso una nuova relazione more uxorio;
  • L’ex coniuge beneficiario ha dichiarato, in fase di divorzio, un reddito diverso da quello effettivo.

Se almeno una delle suddette circostanze non si verifica o non viene dimostrata, il coniuge obbligato deve continuare a versare l’assegno, senza ricorrere a trucchi che possono essere puniti anche penalmente.

Ad esempio, c’è chi si fa licenziare fittiziamente, per chiedere poi la rideterminazione dell’assegno (anche se l’ex coniuge beneficiario può rifarsi su TFR e NASPI) o chi preferisce lavorare in nero per risultare disoccupato, ma anche questa è una soluzione illecita e, soprattutto, inutile: per il mantenimento contano anche i redditi non dichiarati.

Come si possono scoprire i redditi in nero dell’ex coniuge?

Che si tratti del coniuge obbligato o del coniuge beneficiario, per individuare i redditi non dichiarati è possibile agire, solitamente, in due diversi modi:

  • richiedendo al giudice che si proceda con delle indagini tributarie attraverso gli ispettori del fisco, ma in questo caso si potrebbe avere il diniego del giudice, avendo egli potere discrezionale, anche in assenza di una motivazione specifica;
  • ricorrendo ad una agenzia investigativa autorizzata, attraverso le indagini degli investigatori privati.

Per effettuare questo tipo di attività, gli investigatori privati intervengono con delle indagini patrimoniali e con delle indagini sul reale tenore di vita dell’ex coniuge.

La ricerca degli elementi di prova avviene sia grazie a delle attività di monitoraggio e di pedinamento, producendo foto e video relativi alla condotta dell’ex coniuge, fondamentali per dimostrare lo svolgimento del lavoro in nero, sia tramite la consultazione di database su fonti aperte e chiuse ed attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT.

Per attestare un elevato tenore di vita dell’ex coniuge, infatti, possono essere importanti anche tutte quelle prove e/o indizi che dimostrino le numerose e onerose spese sostenute per viaggi, cene, oggetti di valore, trattamenti estetici ecc. e che si possono attingere dal web, coadiuvando l’attività di pedinamento.

Una volta raccolti gli elementi utili all’indagine, gli investigatori redigono un dossier dettagliato che l’ex coniuge può produrre in giudizio per la tutela dei propri diritti.

L’ex coniuge beneficiario può anche usare le prove raccolte per agire penalmente, denunciando l’altro per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, art. 570 c.p..

Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?

  • Attività di monitoraggio e di pedinamento dell’ex coniuge;
  • Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;
  • Indagini patrimoniali;
  • Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.


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