Con la chiusura del rendiconto del condominio, l’amministratore deve spesso fare i conti con la morosità (pregressa e consolidata) dei singoli proprietari (dovuta anche alla contingenza economica).
Di recente però qualcosa è cambiato con la riforma del condominio Legge 11.12.2012 n° 220, G.U. 17.12.2012
(articolo 1129 comma 9 c.c.). L'amministratore è obbligato ad attivarsi per il recupero degli oneri condominiali entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, salvo che l'amministratore sia stato espressamente dispensato dall’assemblea (1129 c.c.).
L'amministratore, quindi, può e deve ricorrere al
decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, quando un condomino è moroso rispetto alle quote addebitategli a seguito di approvazione del bilancio e del piano di riparto delle spese da parte dell'assemblea dei condomini.
E se il debitore non paga, l’unica soluzione è
individuare cosa pignorare attraverso un’attività di rintraccio di
beni aggredibili (beni immobili, veicoli, quote societarie, posto di lavoro/pensione, rapporti bancari).
Se il debitore risulta coniugato in regime comunione dei beni, sarà anche possibile verificare eventuali beni intestati al coniuge.
Inoltre, la nuova norma impone all'amministratore di
fornire i nomi dei soggetti morosi alle società creditrici che potranno agire direttamente nei confronti dei singoli condomini.
In tale ipotesi, i creditori dovranno agire, in prima istanza, nei confronti dei morosi e solo successivamente nei confronti del condominio, tenendo conto che al diritto alla riscossione delle spese condominiali si applica la prescrizione breve.