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IL BULLISMO È PIÙ GRAVE SE VIENE MESSO IN ATTO DA UN AMICO DELLA VITTIMA?

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IL BULLISMO È PIÙ GRAVE SE VIENE MESSO IN ATTO DA UN AMICO DELLA VITTIMA?
Con la sentenza n. 962 (in allegato) il Tribunale di Forlì giunge ad interessanti conclusi in tema di bullismo e delle sue conseguenze sulla vittima.
In questo periodo di inizio anno scolastico sono sempre di più i genitori che si rivolgono alle agenzie investigative per essere sostenuti nella tutela dei propri figli, vittime di soprusi da parte di altri coetanei o (spesso) da ragazzi più grandi, raccogliendo così le prove da utilizzare eventualmente in sede di giudizio.
Il dossier investigativo realizzato dagli investigatori privati contiene sia i risultati delle indagini effettuate sul web, tramite attività OSINT e SOCMINT, sia i risultati delle indagini effettuate sul campo, tramite attività di monitoraggio e di pedinamento. Gli investigatori preposti a questo tipo di indagine hanno il know-how e le caratteristiche necessarie per monitorare dall’interno gli ambienti fisici e virtuali frequentati dai ragazzi, ottenendo informazioni più dettagliate e carpendo al meglio abitudini e codici comportamentali.
Non solo: gli investigatori privati possono essere chiamati a testimoniare, in un eventuale processo a carico del bullo, in difesa della vittima, poiché testimoni oculari dei fatti riportati nel dossier prodotto in giudizio.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che le condotte messe in atto dal bullo fossero ancora più gravi, poiché quest’ultimo era considerato un amico dalla vittima.
Il ragazzo, affetto da problemi psichici, era stato invitato a casa dell’amico (rivelatosi poi un bullo) per giocare a dei videogiochi, ma una volta lì il ragazzo è stato aggredito dall’amico e da altri ragazzi. Il danno morale, secondo i Giudici, è da considerarsi più grave non solo perché il ragazzo presentava già delle difficoltà comportamentali e relazionali a causa delle sue fragilità psichiche, ma anche perché uno dei bulli era, appunto, un suo "amico".
Infatti, secondo la sentenza, “il coinvolgimento negli eventi di un amico che, come da lui stesso dichiarato, era a conoscenza delle difficoltà dell'attore (…) rende i fatti ancora più odiosi anche per la capacità di minare la fiducia nel prossimo a danno di un soggetto che già presentava difficoltà nel rapportarsi con le persone.”
Il bullo ed i ragazzi in sua compagnia, scagliandosi contro la vittima, hanno dimostrato una ferocia inaudita, costringendo la vittima a compiere dei gesti lesivi per la sua dignità, picchiandolo e impossessandosi del suo telefono cellulare dal quale gli stessi hanno inviato dei messaggi a terze persone senza la volontà e/o il consenso della vittima. Come se non bastasse, i giovani hanno anche minacciato il ragazzo con un coltello, mentre lo filmavano con il cellulare, intimandogli di non raccontare a nessuno dell’episodio, altrimenti gli avrebbero tagliato la gola ed incendiato la casa.
Il ragazzo ha chiesto un risarcimento per danni morali e fisici di €70.000,00, dichiarando di aver avuto, a seguito delle violenze subite, maggiori difficoltà a rapportarsi con gli altri e a fidarsi in generale, vivendo in un costante clima di paura e insicurezza, come confermato anche dalle perizie presentate agli atti.
I bulli, ovviamente, hanno fornito una versione del tutto differente, dichiarando che il ragazzo fosse già problematico e che non dipendesse da loro il suo malessere psicofisico. Soprattutto hanno lamentato la mancanza dell’oggettiva prova del danno e del nesso di causa in relazione a quanto lamentato dalla vittima, consistenti in un peggioramento della sua situazione.
Ma il giudice, dopo avere visionato i documenti e ascoltato le versioni delle parti, ha accolto la richiesta risarcitoria del ragazzo, riducendo il risarcimento a €20.000,00, precisando che è "evidente che tali comportamenti, subiti dall'attore in quella occasione, qualificabili nel loro complesso come "atti di bullismo" e singolarmente quali minacce, percosse, atti di violenza privata e ingiurie, costituiscono illeciti, anche penalmente rilevanti, e certamente suscettibili di fondare una responsabilità risarcitoria anche in ambito civilistico, ex art. 2043 c.c. e 2059 c.c." ed ancora: “Il danno morale costituisce autonoma ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile al verificarsi di determinati presupposti, collegato intimamente all'entità ed intensità della sofferenza e dotato di piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico."

Scarica l'allegato
Sentenza 962 bullismo.pdf


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