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I SITI E-COMMERCE SONO RESPONSABILI DEGLI ILLECITI COMMESSI DAI VENDITORI CHE LI UTILIZZANO?

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I SITI E-COMMERCE SONO RESPONSABILI DEGLI ILLECITI COMMESSI DAI VENDITORI CHE LI UTILIZZANO?

Abbiamo parlato in un nostro recente articolo, consultabile cliccando qui, dello studio EUIPO-OCSEMisuse of e-commerce for trade in counterfeits” (Uso improprio del commercio elettronico per la vendita di prodotti contraffatti) sulla correlazione tra l’incremento dei prodotti contraffatti e l’e-commerce, principale canale per la vendita di questo tipo di prodotti.

Ma qual è la responsabilità dei siti e-commerce in caso di illeciti compiuti da terzi?

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in riferimento alle cause riunite C-148/21 e C-184/21, si esprimerà sulla vicenda di due società molto influenti, una nel settore della moda e l’altra nella gestione del commercio online. La decisione non è stata ancora presa, ma è importante considerare l’opinione espressa nel giugno 2022 dall’Avvocato Generale Szpunar sul tema.

Il problema della correlazione tra e-commerce ed illeciti commessi attraverso tali piattaforme è crescente, perché aumentano e variano costantemente le forme e le tecnologie utilizzate per la gestione di affari illegali di questo tipo. In particolare i siti e-commerce rappresentano un punto di incontro tra domanda e offerta e possono avere delle conseguenze molto gravi se non vengono rispettate le norme generali che regolano la compravendita.

Ad esempio, se in un e-commerce vengono venduti dei prodotti contraffatti, danneggiando chi ne possiede i diritti di proprietà intellettuale, la vittima potrebbe volersi rifare anche sulla piattaforma utilizzata da chi ha commesso l’illecito. Questo perché l’e-commerce, avendo come scopo primario proprio quello di favorire le vendite, potrebbe spingere, inconsapevolmente, anche la vendita dei prodotti contraffatti.

La Direttiva 2000/31/CE, che disciplina il commercio elettronico, non pone, però, alcun obbligo di sorveglianza in capo ai providers rispetto agli illeciti messi in atto da terzi utilizzando i servizi messi a loro disposizione, tra cui la vendita di prodotti contraffatti.

È la giurisprudenza che, analizzando i singoli casi,  traccia il confine tra la responsabilità diretta del gestore dell’e-commerce e i casi in cui egli non può essere ritenuto direttamente responsabile, sebbene gli illeciti vengano “ospitati” dalla piattaforma di sua proprietà e/o gestione.

In altre parole: i providers che svolgono una attività prettamente tecnica e automatica, assolutamente passiva, senza controllo o conoscenza dei contenuti caricati sulla piattaforma, possono essere considerati non responsabili degli illeciti commessi da terzi. Al contrario, se il loro ruolo dovesse essere attivo, di partecipazione o di rielaborazione del contenuto, compreso quello illecito, o di indicizzazione dello stesso, il rischio e quello di essere chiamati a rispondere legalmente dell’illecito perpetrato.

L’Avvocato Generale, infine, non esclude la possibilità di configurare in capo all’intermediario una forma di responsabilità indiretta sulla base del diritto nazione. I giudici italiani, ad esempio, in questi casi solitamente adottano un approccio di favore rispetto ai titolari dei diritti lesi, chiedendo ai providers coinvolti nel commercio illecito di intervenire rimuovendo i contenuti incriminati, con un aggravio di responsabilità in caso di condotta attiva.

In attesa della decisione della Corte di Giustizia, si confermano fondamentali le indagini per la raccolta di prove nei casi di contraffazione dei propri marchi e prodotti, rivolgendosi a dei professionisti nel settore, come le agenzie investigative autorizzate e specializzate in Brand Protection.

Il primo passo per intervenire, infatti, è quello di raccogliere le prove da utilizzare, se necessario, in sede di giudizio.

Gli investigatori privati raccolgono gli elementi di prova sia attraverso delle attività di Mystery Shopping Online, utilizzando la tecnica del cosiddetto Trap purchase, ossia acquistando dei prodotti oggetto di indagine allo scopo di comparare il prodotto contraffatto con l’originale, sia tramite delle attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT, individuando le pubblicazioni su fonti aperte utili a dimostrare l’illecito.

Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?

  • Mystery Shopping Online con Trap purchase;
  • Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT, per la raccolta di elementi utili a dimostrare l’illecito da fonti aperte e database;
  • Attività di pedinamento e di monitoraggio dei soggetti coinvolti nell’illecito.


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