Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 39411/17 del 24 agosto 2017) afferma ancora una volta che il solo fatto di essere disoccupato non esonera un padre dall’obbligo di provvedere alla prole, con il versamento all’ex-coniuge sia di un
assegno di mantenimento per le spese ordinarie dei figli, sia di somme di denaro extra per le spese straordinarie (gite scolastiche, visite mediche, etc.).
Se così non dovesse accadere, il padre che viene meno ai suoi doveri nei confronti dei figli che ancora non abbiano raggiunto l’autosufficienza economica potrebbe subire una
condanna penale per
omesso mantenimento.
Infatti la Legge stabilisce che chi è nelle condizioni di poter lavorare debba farlo, praticando anche i lavori più umili; inoltre un padre disoccupato potrebbe mantenere i figli attingendo a redditi che derivino da altro rispetto al lavoro, come ad esempio da un immobile di proprietà messo in affitto, o ancora attingendo ai propri risparmi piuttosto che chiedendo aiuto ai genitori.
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