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I controlli sui dipendenti da parte degli investigatori privati sono leciti?

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I controlli sui dipendenti da parte degli investigatori privati sono leciti?
La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, con sentenza n. 20440/15 del 12 ottobre 2015, ha deciso che è legittimo il licenziamento (licenziamento per giusta causa) del dipendente che si allontana dalla sede di lavoro, fondato sui rilievi del Gps (Global Position System) installato sull’auto aziendale data in dotazione a costui e sull’attività delle agenzie investigative private.

Il dipendente in questione, un coordinatore di addetti alla nettezza urbana in provincia di Torino, con orario di lavoro 6 – 12:30, aveva da contratto una pausa compresa tra le 9 e le 9.10. Tuttavia gli era stato imputato di essersi allontanato in più occasioni dalla sede aziendale in orario di lavoro (tra le 6.30 e le 6.45 e tra le 10.45 e le 11:30). Ciò appunto è stato provato grazie al controllo del dipendente, da parte del datore di lavoro, attraverso un Gps installato sull’auto aziendale e attraverso una agenzia investigativa privata incaricata di monitorare gli spostamenti del lavoratore. La strumentazione e i pedinamenti da parte dei detective hanno consentito di conoscere i movimenti del supervisore che, invece di lavorare, si intratteneva in bar e locali di tavola calda – anche al di fuori dell’area di sua competenza lavorativa - per conversare, ridere e scherzare con i colleghi.
Il lavoratore ha però fatto ricorso sostenendo che le soste erano dovute all’assunzione di farmaci diuretici o per avere colloqui con i lavoratori. Infatti, la sua mansione consisteva nel dare disposizioni agli operai alle 6 e poi di verificare lo svolgimento del lavoro di ritiro dei rifiuti differenziati, affrontando insieme ai sottoposti eventuali problematiche.

Tra i motivi ricorrenti, interessante risulta essere soprattutto il secondo. L’avvocato del dipendente denuncia la violazione degli artt. 2, 3, 4 1 n. 300 del 1970, sostenendo l’illegittimità dal licenziamento, preceduto dall’utilizzazione di investigatori privati e dal sistema satellitare GPS di rilevamento dei movimenti dell’autovettura affidata per l’esecuzione della prestazione lavorativa.
Il motivo risulta infondato.

Gli artt. 2, 3, 4 1 cit. impongono modi di impiego, da parte del datore di lavoro, delle guardie giurate, del personale di vigilanza e di impianti ed attrezzatture per il controllo a distanza. relativi divieti riguardano il controllo sui modi di adempimento dell’obbligazione lavorativa, ma non anche i comportamenti del lavoratore lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale. Non sono perciò vietati i cosiddetti controlli difensivi, intesi a rilevare mancanze e comportamenti estranei alla normale attività lavorativa nonché gli illeciti, dunque atti che rompono irrimediabilmente il legame fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. I controlli difensivi infatti sono eseguibili anche mediante agenzie investigative private (Cass.4 marzo 2014 n.4984, 23 febbraio 2012 n.2722, 14 febbraio 2011 n.3590, 7 giugno 2003 n.9167, 3 aprile 2002 n.4746,17 ottobre 1998 n.10313, 25 gennaio 1992 n.829). Ciò vale soprattutto quando il lavoro dev’essere eseguito al di fuori dei locali aziendali, cioè in luoghi in cui è più facile la lesione dell’interesse dell’esatta esecuzione della prestazione lavorativa e dell’immagine dell’impresa, all’insaputa dell’imprenditore.
I controlli da parte delle agenzie investigative sono anche utili per controllare a distanza i lavoratori in malattia e/o durante i permessi concessi della legge 104.
Dunque questo tipo di controlli risulta essere legittimo e in conformità con la normativa sulla Privacy.


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