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HAI UN ALTRO? NIENTE ASSEGNO!

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HAI UN ALTRO? NIENTE ASSEGNO! Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 19345/2016 del 29.09.2016) ha stabilito che chi intraprende una convivenza perde irrimediabilmente il diritto a ricevere l’assegno di mantenimento o divorzile, anche qualora la nuova convivenza finisca.

Infatti l’art. 2 della Costituzione tutela la famiglia di fatto, come formazione stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo e statuisce che essa è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole.

L’ ex marito che voglia essere liberato dall’obbligo di versare l’assegno di mantenimento o divorzile, deve quindi raccogliere prove e testimonianze che dimostrino la stabilità della convivenza dell’ex coniuge.

A tal fine possono rivelarsi preziose le attività di pedinamento e monitoraggio delle agenzie investigative private, efficaci nel dimostrare la stabilità della nuova relazione (http://www.firstnetsecurity.it/servizi-investigativi-s7).
Raccolte le prove inconfutabili dell’esistenza di una famiglia di fatto, l’ex marito potrà richiedere al giudice una revisione delle condizioni di separazione o divorzio

Sarebbe invece pericolosissimo autosospendersi dall’obbligo di versare l’assegno di mantenimento o divorzile, cosa che potrebbe configurare i presupposti del reato di violazione dei doveri di assistenza alla famiglia.

In allegato la sentenza.

Scarica l'allegato
Cassazione 19345-16.pdf


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