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GLI INVESTIGATORI PRIVATI POSSONO FINGERSI DEI CLIENTI PER PROVARE GLI ILLECITI DEI DIPENDENTI?

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GLI INVESTIGATORI PRIVATI POSSONO FINGERSI DEI CLIENTI PER PROVARE GLI ILLECITI DEI DIPENDENTI?

Come noto, l'attività investigativa non può consistere nel mero controllo dell'adempimento della prestazione lavorativa da parte del lavoratore (che è riservata, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dei Lavoratori, al datore di lavoro e ai suoi collaboratori), ma deve avere ad oggetto l'accertamento di eventuali condotte illecite che incidano sul patrimonio aziendale e/o che integrino fattispecie criminose.

Sicuramente tra gli illeciti più diffusi commessi dai dipendenti, che causano maggiori danni al patrimonio aziendale e che possono portare al licenziamento per giusta causa del lavoratore, rientrano:

  • i furti, gli ammanchi e le vendite non dichiarate;
  • la scorretta gestione della cassa e la mancata emissione di scontrino o altra disposizione fiscale.

Per la risoluzione di questo tipo di illeciti, che si consumano in linea di massima in esercizi commerciali aperti al pubblico o su piattaforme di vendita online accessibili a tutti, gli investigatori privati possono raccogliere le prove utili attraverso delle attività di Mystery Shopping, ossia fingendosi clienti dell’azienda che ha commissionato loro le indagini, utilizzando, nella maggior parte dei casi, la tecnica del Trap purchase, ossia l'acquisto di un bene o di un servizio, sia in store che online, per verificare la correttezza del processo di vendita.

Questo tipo di indagine permette all’investigatore privato di sperimentare direttamente se il dipendente del quale il datore sospetta emetterà lo scontrino, ad esempio, o se tratterrà per sé delle somme di denaro, ma anche se screditerà i prodotti in vendita o indirizzerà il cliente verso altri punti vendita competitor.

Ovviamente è fondamentale per l’investigatore comportarsi a tutti gli effetti come un cliente, limitandosi ad acquistare un bene o un prodotto, senza “istigare” il dipendente affinché commetta l’illecito, ad esempio dicendogli di non volere lo scontrino fiscale o altro tipo di richieste.

Le attività di indagine, inoltre, devono essere della durata utile a dimostrare una certa continuità della condotta irregolare del dipendente, poiché un singolo episodio potrebbe non essere significativo.

Le prove così raccolte possono essere utilizzate dal datore di lavoro in tribunale in un eventuale contenzioso. Emblematica, a tal proposito, è la sentenza n. 14454 del 2017, della quale abbiamo parlato in un articolo consultabile cliccando qui, che conferma la legittimità del licenziamento di un cassiere di una attività commerciale, sorpreso dagli investigatori privati, che si erano finti dei clienti, ad appropriarsi indebitamente di somme di denaro derivante dalle vendite dei prodotti, intascandole invece di depositarle nella cassa, e senza emettere lo scontrino fiscale.

L’attività di Mystery Shopping è consigliata anche per la verifica del rispetto delle policy aziendali, sia quelle interne, come ad esempio l’applicazione della scontistica, che quelle relative a normative generali, come il rispetto delle normative di settore e del Protocollo anti-Covid19.

Queste attività di indagine possono essere accompagnate da attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT, per la raccolta di elementi dal web, ed attività di pedinamento e monitoraggio del dipendente infedele, per verificare che la sua condotta illecita non si integri anche fuori dai locali aziendali, ad esempio compiendo atti di concorrenza sleale.

Ricordiamo, infine, che rientra nei controlli difensivi che il datore può svolgere incaricando una agenzia investigativa autorizzata, anche la videosorveglianza, senza dover chiedere preventivamente un accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, poiché lo scopo è quello di provare l’illecito per tutelare il patrimonio aziendale.

Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?

  • Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente infedele;
  • Attività di Mystery Shopping e/o Assunzioni Programmate;
  • Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;
  • Testimonianza in Tribunale, se necessario.


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