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GENITORI SEPARATI: LE SPESE STRAORDINARIE DEI FIGLI SI DIVIDONO SEMPRE AL 50%?

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GENITORI SEPARATI: LE SPESE STRAORDINARIE DEI FIGLI SI DIVIDONO SEMPRE AL 50%?

La legge dice che entrambi i genitori, a seguito della separazione e del divorzio, devono contribuire alle spese straordinarie dei figli, con il 50% ciascuno (a meno che il giudice non abbia deciso diversamente in fase di divorzio). Il genitore che vive con i figli, dunque, deve mettere al corrente l’ex delle varie spese, e di comune accordo sostenerle, ognuno con la propria metà.

Le spese straordinarie sono quelle che “per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli” (ordinanza del 15/12/2021 n. 40281) e vanno quindi considerate a parte, perché non possono essere comprese nell’assegno periodico.

L’importo dell’assegno di mantenimento per i figli viene fissato, infatti, in relazione alle spese ordinarie e facilmente preventivabili, mentre le spese straordinarie restano escluse dall’ammontare prestabilito.

Tra le più comuni spese straordinarie vi sono:

  • Le spese scolastiche non ordinarie (rette di scuole private, alloggi per studenti fuori sede, ripetizioni, viaggi d’istruzione etc);
  • Le spese di natura ludica e parascolastica (corsi formativi, centri estivi, vacanze senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione piccoli mezzi di trasporto etc);
  • Le spese sportive (attrezzature, trasferte, iscrizioni in palestra etc);
  • Le spese medico sanitarie onerose (spese odontoiatriche, chirurgiche, oculistiche etc).

Ma i genitori devono contribuire sempre con il 50%?

La risposta è no. Se infatti i giudici dovessero ritenere che uno degli ex coniugi è in una situazione reddituale di vantaggio rispetto all’altro, allora potrebbe essere chiamato a contribuire in percentuale maggiore.

In una recente ordinanza, la n. 14813/2022 della Cassazione (in allegato), ad esempio, i giudici, respingendo il ricorso di un padre, hanno confermato quanto deciso dalla Corte di merito: l’uomo deve contribuire con l’80% delle spese per le attività sportive della figlia, che fa equitazione. Questa decisione è stata presa dai giudici, a seguito della richiesta dell’ex moglie, valutando la posizione economica dell’uomo, un noto avvocato, proprietario, tra le altre cose, di un lussuoso complesso immobiliare.

L’uomo, presentando ricorso, ha lamentato il fatto che la decisione fosse stata presa discostandosi da quanto deciso in precedenza in sede di divorzio ed in assenza di fatti sopravvenuti.

Ma le decisioni prese in sede di divorzio, se uno dei due coniugi dovesse presentare prove valide legalmente, possono essere rideterminate, così come lo stesso importo dell’assegno di mantenimento e/o divorzile. Infatti, se cambiano le condizione economiche di uno o di entrambi gli ex coniugi e/o la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, è possibile rivolgersi ai giudici per chiedere che le rispettive situazioni vengano analizzate nuovamente.  

Il coniuge richiedente può raccogliere le prove circa la reale condizione economica dell’altro grazie alle indagini condotte da una agenzia investigativa autorizzata.

La ricerca degli elementi di prova avviene tramite delle attività di monitoraggio e di pedinamento, producendo foto e video relativi alla condotta dell’ex coniuge per dimostrarne l’effettivo tenore di vita (non sempre viene dichiarato, infatti, quanto di fatto si possiede), tramite la consultazione di database su fonti aperte e chiuse per determinare il reale patrimonio posseduto dall’ex coniuge (beni mobili ed immobili, attività lavorativa effettiva, collegamenti o partecipazioni societarie etc), e tramite attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT.

Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?

  • Attività di monitoraggio e di pedinamento dell’ex coniuge;
  • Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;
  • Indagini patrimoniali;
  • Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.

Scarica l'allegato
Ordinanza n. 14813 del 2022.pdf


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