In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, alla luce della sentenza della Cassazione n. 29139/23, è necessario ricordare bene la distinzione tra le fattispecie di reato previste dall’art. 570 comma 2 n. 2 c.p. e dal 570 bis c.p.: quest’ultimo prevede esclusivamente la mancata corresponsione dell’assegno divorzile o di separazione, mentre l’art. 570, comma 2, n. 2, c.p. presuppone che l’inadempimento faccia mancare al beneficiario i mezzi di sussistenza.
Il caso di specie: un padre viene portato in giudizio dalla ex moglie per non aver provveduto al pagamento della somma di 800 euro mensili (stabiliti precedentemente dal Giudice Civile) per il mantenimento dei due figli minori. Egli aveva elargito somme mensili di soli 400 euro nel mese di maggio 2013, nei mesi di novembre e dicembre 2014 e di febbraio 2015.
Con la sentenza emessa il 20 luglio 2021, la Corte di Appello di Palermo aveva condannato a pena detentiva l’imputato per violazione dell’art. 570, comma 2, n. 2 c.p.. Un anno dopo, con la sentenza del 13/04/2022, la stessa corte eliminava la pena detentiva e attribuiva all’imputato una multa di 200 euro, a causa della “diversa qualificazione nel reato di cui all’art. 570-bis c.p.”.
La Corte, infatti, pur avendo riconosciuto che gli inadempimenti del padre erano solo parziali e nonostante la contrazione dei profitti economici dell’imputato, non ritenne giustificate le inosservanze da una situazione di oggettiva impossibilità di adempiere.
Il padre, tramite il proprio difensore, ha proposto il ricorso basandosi su due motivazioni:
La Corte Suprema si è quindi espressa:
È chiaro che questi versamenti straordinari, secondo i giudici, dovevano certamente comportare un “notevolissimo ridimensionamento del fatto” rilevante per la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p.: è infatti consolidato a livello giurisprudenziale che la violazione ripetuta, ma occasionale, come nel caso appena analizzato, può giustificare l’applicabilità delle stesse.
Il caso di specie si conclude quindi con un annullamento senza rinvio da parte della Cassazione, poiché l’imputato non era punibile ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
In situazioni come queste, o simili, nel caso in cui uno dei due genitori non volesse pagare o rimodulare l’assegno per il mantenimento dei figli, l’ex coniuge può chiedere aiuto ad una agenzia investigativa autorizzata, per capire le nuove abitudini o mansioni dell’ex compagno, e per ottenere un quadro realistico dell’attuale situazione finanziaria ed economica, anche nei casi in cui percepisse delle entrate economiche non dichiarate.
Il ruolo degli investigatori privati consiste nell’effettuare delle indagini private, ed eventualmente patrimoniali, con l’intento di fare chiarezza sul reale tenore di vita dell’ex coniuge.
Una volta raccolti tutti gli elementi, gli investigatori stilano un dossier dettagliato, il cui valore legale è riconosciuto in fase di giudizio in virtù delle autorizzazioni ex art. 134 T.U.L.P.S.. L’ex coniuge, infatti, può portare in giudizio la relazione per chiedere la rideterminazione dell’assegno di mantenimento o divorzile.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?