ITALIANOINGLESE

Notizie
GENITORE DIMINUISCE LA CIFRA DEL MANTENIMENTO DEI FIGLI: ASSOLUZIONE PER FATTO LIEVE

Autore / Fonte:
GENITORE DIMINUISCE LA CIFRA DEL MANTENIMENTO DEI FIGLI: ASSOLUZIONE PER FATTO LIEVE

In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, alla luce della sentenza della Cassazione n. 29139/23, è necessario ricordare bene la distinzione tra le fattispecie di reato previste dall’art. 570 comma 2 n. 2 c.p. e dal 570 bis c.p.: quest’ultimo prevede esclusivamente la mancata corresponsione dell’assegno divorzile o di separazione, mentre l’art. 570, comma 2, n. 2, c.p. presuppone che l’inadempimento faccia mancare al beneficiario i mezzi di sussistenza.      

Il caso di specie: un padre viene portato in giudizio dalla ex moglie per non aver provveduto al pagamento della somma di 800 euro mensili (stabiliti precedentemente dal Giudice Civile) per il mantenimento dei due figli minori. Egli aveva elargito somme mensili di soli 400 euro nel mese di maggio 2013, nei mesi di novembre e dicembre 2014 e di febbraio 2015.

Con la sentenza emessa il 20 luglio 2021, la Corte di Appello di Palermo aveva condannato a pena detentiva l’imputato per violazione dell’art. 570, comma 2, n. 2 c.p.. Un anno dopo, con la sentenza del 13/04/2022, la stessa corte eliminava la pena detentiva e attribuiva all’imputato una multa di 200 euro, a causa della “diversa qualificazione nel reato di cui all’art. 570-bis c.p.”.

La Corte, infatti, pur avendo riconosciuto che gli inadempimenti del padre erano solo parziali e nonostante la contrazione dei profitti economici dell’imputato, non ritenne giustificate le inosservanze da una situazione di oggettiva impossibilità di adempiere.

Il padre, tramite il proprio difensore, ha proposto il ricorso basandosi su due motivazioni:

  • Violazione di legge (art. 111 comma 2, art. 521 cod. proc. pen.) e vizio della motivazione per illogicità e contraddittorietà”, in quanto “pur essendo stato dato atto della situazione di difficoltà economica del ricorrente, è stato escluso che il predetto si sia trovato nell’impossibilità di adempiere” agli obblighi nei confronti dei figli
  • Omessa motivazione sulla mancata applicazione delle cause di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p.”

La Corte Suprema si è quindi espressa:

  • La prima motivazione è stata ritenuta manifestamente infondata, in quanto “la contestazione del reato più grave della violazione degli obblighi di mantenimento dei figli minori conteneva in sé anche quella della violazione meno grave degli obblighi di versamento degli assegni mensili dovuti per l’assistenza dei figli”; “la derubricazione del reato non ha leso i diritti di difesa dell’imputato perché la diversa qualificazione non ha inficiato neppure la sua linea di difesa”; “pertanto la diversa qualificazione del reato operata all’esito del giudizio di appello non può ritenersi inaspettata come addotto dall’imputato perché si tratta di imputazioni contigue, di cui quella meno grave può essere considerata un prevedibile sviluppo dell’altra”
  • La seconda motivazione è stata invece ritenuta fondata, in quanto “la Corte di appello ha omesso di motivare del tutto sulle ragioni della mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 113-bis c.p.”; procedendo “emerge l’occasionalità dell’inadempimento, limitato ai soli mesi di dicembre 2014, gennaio e febbraio 2015, e la parzialità di quest’ultimo essendo stato versato l’importo di euro 400 a fronte di quello stabilito di euro 800”; inoltre “lo stesso ricorrente aveva versato importi straordinari ed aggiuntivi non esigui nei mesi di giugno, settembre, ottobre, novembre 2013 e giugno 2014”.

È chiaro che questi versamenti straordinari, secondo i giudici, dovevano certamente comportare un “notevolissimo ridimensionamento del fatto” rilevante per la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p.: è infatti consolidato a livello giurisprudenziale che la violazione ripetuta, ma occasionale, come nel caso appena analizzato, può giustificare l’applicabilità delle stesse.

Il caso di specie si conclude quindi con un annullamento senza rinvio da parte della Cassazione, poiché l’imputato non era punibile ai sensi dell’art. 131-bis c.p.

In situazioni come queste, o simili, nel caso in cui uno dei due genitori non volesse pagare o rimodulare l’assegno per il mantenimento dei figli, l’ex coniuge può chiedere aiuto ad una agenzia investigativa autorizzata, per capire le nuove abitudini o mansioni dell’ex compagno, e per ottenere un quadro realistico dell’attuale situazione finanziaria ed economica, anche nei casi in cui percepisse delle entrate economiche non dichiarate.

Il ruolo degli investigatori privati consiste nell’effettuare delle indagini private, ed eventualmente patrimoniali, con l’intento di fare chiarezza sul reale tenore di vita dell’ex coniuge.

Una volta raccolti tutti gli elementi, gli investigatori stilano un dossier dettagliato, il cui valore legale è riconosciuto in fase di giudizio in virtù delle autorizzazioni ex art. 134 T.U.L.P.S.. L’ex coniuge, infatti, può portare in giudizio la relazione per chiedere la rideterminazione dell’assegno di mantenimento o divorzile.

Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?

  • Attività di monitoraggio e di pedinamento dell’ex coniuge;
  • Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;
  • Indagini patrimoniali;
  • Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.


Servizi associati a questa notizia

Richiedi informazioni su INDAGINE PATRIMONIALE PER DETERMINAZIONE - RIDETERMINAZIONE ASSEGNO DI MANTENIMENTO O DIVORZILE

Chiamaci