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GDPR E DANNO REPUTAZIONALE. COSA È CAMBIATO?

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GDPR E DANNO REPUTAZIONALE. COSA È CAMBIATO?
In una interessante intervista all’avvocato Teodoro Calvo, pubblicata su ilMessaggero.it, viene affrontata la tematica della reputazione aziendale.
Com’è cambiata la tutela della reputazione con l’introduzione del GDPR, ossia del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati?
Innanzitutto è necessario distinguere tra reputazione, brand reputation e personal reputation, secondo Calvo.
La reputazione altro non è che la credibilità che un soggetto ha all’interno di un contesto sociale. La brand reputation è l’attenzione, la considerazione di cui un marchio gode per la sua capacità di soddisfare le aspettative e le esigenze del pubblico, e che consente al brand di posizionarsi in maniera unica nella mente del consumatore e di distinguerlo dai competitors. La personal reputation identifica invece il tipo di percezione che gli utenti online hanno di un professionista o di un’azienda, una sorta di bigliettino da visita virtuale, che raccoglie l’insieme delle interazioni in rete.
Il web, a partire dai social, parla costantemente di noi, non solo sotto un aspetto prettamente personale ma anche - e molto spesso in maniera predominante - sotto l’aspetto professionale. La rete e la sua capacità di divulgazione immediata e praticamente infinita rappresenta uno strumento utile, fondamentale ormai, ma anche molto rischioso, se non utilizzato in maniera corretta. Un post fuori luogo, un’opinione espressa in tono esagerato o una foto inappropriata potrebbero compromettere la qualità della nostra vita. Il nostro livello reputazionale richiede tempo per essere affinato rendendolo idoneo a ciò che umanamente e professionalmente siamo e a ciò che vogliamo comunicare, e va poi dedicato del tempo alla tutela ed alla protezione della nostra reputazione.
Molte aziende, prima di assumere una risorsa, soprattutto se destinata a ricoprire un ruolo di grande responsabilità, si rivolgono alle agenzie investigative specializzate in business intelligence per delle indagini pre-assuntive, di carattere preventivo, per verificare innanzitutto la veridicità di quanto riportato nel curriculum vitae presentato dal candidato, ma anche per individuare eventi o condotte pregiudizievoli messe in atto dal candidato nel suo passato, e che possono compromettere l’assunzione.
Con l’entrata in vigore del GDPR, si ha il diritto all’oblio, ovvero “il diritto di essere dimenticato”. Si tratta del diritto alla propria riservatezza, dopo che è trascorso un certo tempo, in merito ad un avvenimento che ci riguardava e che non si vuole più che si sappia, diritto riconosciuto che però spesso si va a scontrare con il diritto all’informazione e con il diritto di cronaca. È importante rivolgersi direttamente alla direzione che gestisce i motori di ricerca e/o al titolare del sito internet sul quale è pubblicato il contenuto che ci riguarda, chiedendo di rimuoverlo immediatamente.
Per mantenere una buona brand reputation è importante utilizzare una comunicazione idonea, aggiornare le informazioni e rispondere con costanza e rapidità alle domande e alle richieste degli utenti, e smentire eventuali fake news parlando direttamente con chi le ha diffuse, quando è possibile conoscerne l’identità, per dare le giuste informazioni. È fondamentale fornire un’informativa privacy che sia semplice e comprensibile a tutti, affinché chi naviga sul sito dell’azienda abbia ben chiaro come verranno utilizzati i propri dati personali.
Infine, come ricorda l’avvocato Calvo nell’intervista, chi subisce un danno materiale o immateriale a causa di una violazione del GDPR ha diritto al risarcimento del danno. Il danno alla reputazione, però, non coincide con l’evento in sé, ma presuppone che ne sia fornita la prova, ed anche in questo spesso si richiede l’intervento delle agenzie investigative specializzate nel recupero di questo tipo di materiale probatorio, mediante piattaforme che consentono di certificare la prova.
La valutazione economica del danno, poi, corrisponde alla stima della perdita del patrimonio generata dall’accesso degli utenti alle informazioni lesive online, in un preciso arco temporale prestabilito.


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