In una interessante intervista all’avvocato
Teodoro Calvo, pubblicata su
ilMessaggero.it, viene affrontata la tematica della
reputazione aziendale.
Com’è cambiata la
tutela della
reputazione con l’introduzione del
GDPR, ossia del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati?
Innanzitutto è necessario distinguere tra
reputazione,
brand reputation e
personal reputation, secondo Calvo.
La
reputazione altro non è che la
credibilità che un soggetto ha all’interno di un contesto sociale. La
brand reputation è l’attenzione, la considerazione di cui un marchio gode per la sua capacità di soddisfare le aspettative e le esigenze del pubblico, e che consente al brand di
posizionarsi in maniera unica nella mente del consumatore e di distinguerlo dai
competitors. La
personal reputation identifica invece il tipo di
percezione che gli utenti online hanno di un
professionista o di un’
azienda, una sorta di bigliettino da visita virtuale, che raccoglie l’insieme delle interazioni in rete.
Il web, a partire dai social, parla costantemente di noi, non solo sotto un aspetto prettamente
personale ma anche - e molto spesso in maniera predominante - sotto l’aspetto
professionale. La rete e la sua capacità di
divulgazione immediata e praticamente infinita rappresenta uno strumento utile, fondamentale ormai, ma anche molto rischioso, se non utilizzato in maniera corretta. Un post fuori luogo, un’opinione espressa in tono esagerato o una foto inappropriata potrebbero
compromettere la qualità della nostra vita. Il nostro
livello reputazionale richiede tempo per essere affinato rendendolo idoneo a ciò che umanamente e professionalmente siamo e a ciò che vogliamo comunicare, e va poi dedicato del
tempo alla
tutela ed alla
protezione della nostra
reputazione.
Molte
aziende, prima di
assumere una risorsa, soprattutto se destinata a ricoprire un ruolo di grande
responsabilità, si rivolgono alle
agenzie investigative specializzate in business intelligence per delle
indagini pre-assuntive, di carattere
preventivo, per verificare innanzitutto la
veridicità di quanto riportato nel curriculum vitae presentato dal candidato, ma anche per individuare eventi o condotte
pregiudizievoli messe in atto dal candidato nel suo passato, e che possono compromettere l’
assunzione.
Con l’entrata in vigore del
GDPR, si ha il
diritto all’oblio, ovvero “
il diritto di essere dimenticato”. Si tratta del diritto alla propria
riservatezza, dopo che è trascorso un certo tempo, in merito ad un avvenimento che ci riguardava e che non si vuole più che si sappia, diritto riconosciuto che però spesso si va a scontrare con il
diritto all’informazione e con il
diritto di cronaca. È importante rivolgersi direttamente alla direzione che gestisce i motori di ricerca e/o al titolare del sito internet sul quale è pubblicato il contenuto che ci riguarda, chiedendo di rimuoverlo immediatamente.
Per mantenere una buona
brand reputation è importante utilizzare una
comunicazione idonea, aggiornare le informazioni e rispondere con costanza e rapidità alle domande e alle richieste degli utenti, e smentire eventuali
fake news parlando direttamente con chi le ha diffuse, quando è possibile conoscerne l’identità, per dare le giuste informazioni. È fondamentale fornire un’
informativa privacy che sia semplice e comprensibile a tutti, affinché chi naviga sul sito dell’azienda abbia ben chiaro come verranno utilizzati i propri dati personali.
Infine, come ricorda l’avvocato Calvo nell’intervista, chi subisce un
danno materiale o immateriale a causa di una violazione del
GDPR ha diritto al
risarcimento del danno. Il
danno alla reputazione, però, non coincide con l’evento in sé, ma presuppone che ne sia fornita la
prova, ed anche in questo spesso si richiede l’intervento delle
agenzie investigative specializzate nel recupero di questo tipo di materiale probatorio, mediante piattaforme che consentono di
certificare la prova.
La valutazione economica del danno, poi, corrisponde alla stima della perdita del
patrimonio generata dall’accesso degli utenti alle informazioni lesive online, in un preciso arco temporale
prestabilito.