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GARANTE PRIVACY E REVENGE PORN: PARTITI I PRIMI CINQUE PROVVEDIMENTI

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GARANTE PRIVACY E REVENGE PORN: PARTITI I PRIMI CINQUE PROVVEDIMENTI

Con cinque nuovi provvedimenti (i n. 159, n. 160, n. 161 del 28 aprile 2022 e i n. 205 e n. 207 del 26 maggio 2022, in allegato), il Garante per la protezione dei dati personali ha ingiunto in via d’urgenza ad alcuni colossi dei social network, quali Facebook, Instagram e Google, di mettere in atto ogni tipo di misura utile e indispensabile per evitare la diffusione attraverso le loro piattaforme del materiale audio/video/fotografico segnalato all’Ufficio del Garante da alcune vittime di revenge porn, che ne temevano la diffusione sul web.

Cos’è il revenge porn?

Il revenge porn, del quale abbiamo parlato, trattando il caso di una insegnante che ne è stata vittima, anche in un nostro articolo consultabile cliccando qui, è un fenomeno tristemente diffuso, oggi più che mai, grazie alla facilità con la quale si condividono contenuti di ogni tipo. La pornografia non consensuale, in generale, consiste proprio nella diffusione di materiale intimo audio/foto/video, senza l’esplicita autorizzazione di chi viene ritratto. Questo avviene per diverse motivazioni, tra le più diffuse la vendetta (ad esempio un ex partner che è stato lasciato), ma anche la mera volontà di denigrare e molestare la persona cui il materiale si riferisce.

Non solo immagini “reali”.

C’è chi, addirittura, crea ad hoc immagini “denudando” la vittima, e questo fenomeno viene chiamato Deepnude. Il soggetto viene riprodotto mediante l’utilizzo di una intelligenza artificiale che attribuisce alla foto di un corpo coperto il suo aspetto se fosse nudo. Molto più di un semplice fotomontaggio. Ciò comporta che è possibile ricreare infinite foto della vittima attingendo da quelle in cui è vestita, “spogliandola” con app e software specifici, e facendo così circolare le false foto pornografiche. Proprio recentemente il Garante Privacy è intervenuto con un’istruttoria nei confronti di Telegram, poiché alcuni utenti avevano diffuso attraverso l’app foto così manipolate.

Quali sono le norme che tutelano le vittime di revenge porn?

La legge 19 luglio 2019 n. 69 all’articolo 1 ha introdotto in Italia il reato di revenge porn, ossia la diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti.

Chi commette questo tipo di reato rischia una pena che va da 1 a 6 anni di reclusione, ed il pagamento di una sanzione che può arrivare anche a 15.000 euro. Provvedimenti che non riguardano solo chi ha diffuso inizialmente il materiale, ma anche tutti coloro che continuano a divulgarlo, arrecando danno alla vittima, senza fare denuncia agli organi competenti.

In seguito alle modifiche introdotte al Codice Privacy dal D.L. 08.10.2021 n. 139, convertito con L. 03.12.2021, n. 205, è responsabilità del Garante Privacy attivarsi tempestivamente per intimare il blocco preventivo verso le piattaforme social succitate, una volta ricevute segnalazioni da parte di adulti e minori di più di quattordici anni che abbiano il fondato motivo di ritenere che audio/video/foto a contenuto sessualmente esplicito che li riguardano possano essere pubblicati online senza il loro esplicito consenso.

Come si possono prevenire e dimostrare gli atti di revenge porn?

Per prevenire e arginare gli episodi di revenge porn è importante una approfondita attività di indagine, per ricostruire la rete delle persone coinvolte e le dinamiche messe in atto, e soprattutto per tutelare la vittima di questo reato, producendo materiale convalidato e sostenibile in giudizio.

Sempre più persone chiedono l’intervento ed il supporto delle agenzie investigative autorizzate, che possono raccogliere le prove attraverso delle indagini di Web Intelligence OSINT e SOCMINT, e delle indagini sul campo, tramite attività di monitoraggio e di pedinamento, qualora, come spesso accade, queste condotte persecutorie abbiano delle ripercussioni anche nella realtà. 

Gli investigatori preposti a questo tipo di indagine hanno il know-how e le caratteristiche necessarie per monitorare dall’interno gli ambienti fisici e virtuali nei quali questo tipo di illeciti si consumano.

Tutte le informazioni raccolte all’interno della rete, data la natura mutevole di questa, vengono cristallizzate nel tempo tramite software specifici che permettono di conservare l’informazione anche qualora venisse cancellata.

Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?

  • attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;
  • attività di pedinamento e di monitoraggio;
  • attività di Computer Forensics, per l'estrazione e la conservazione dei dati digitali.

Scarica l'allegato
Provvedimenti Garante Privacy.pdf


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