Il caso riguarda il furto di dati - lista di «insoluti» - eseguito da due ex dipendenti allo scopo di fare bella figura con il nuovo datore di lavoro.
Secondo la Corte di Cassazione per sussistere i presupposti della
concorrenza sleale non è sufficiente che il nuovo datore di lavoro abbia conseguito un vantaggio dall’attività dei due ex dipendenti, anche nella consapevolezza di arrecare un danno alla società concorrente. Infatti, lo «storno di clientela» non può essere considerato «turbamento dell’esercizio di un’industria o di un commercio».
Per la Cassazione, l’atto di concorrenza sleale attuato con lo «stralcio dei dati» non può incidere “a monte”, alterando - nel senso di interrompere e questa sarebbe cosa grave - la funzionalità dell’impresa rivale, ma unicamente “a valle”, ovvero sul meno importante raggiungimento del consumatore
Corte di cassazione con la sentenza numero 12227