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FRUIZIONE INDEBITA DEI PERMESSI SINDACALI: PUÒ LEGITTIMARE IL LICENZIAMENTO

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FRUIZIONE INDEBITA DEI PERMESSI SINDACALI: PUÒ LEGITTIMARE IL LICENZIAMENTO

Il dipendente che utilizza i giorni di permesso sindacale per dedicarsi ad attività personali del tutto incompatibili con lo scopo per il quale tale permesso è stato richiesto, può essere licenziato per giusta causa.

Questo quanto ribadito recentemente dalla Cassazione con l’Ordinanza n. 26198 del 6 settembre 2022 (in allegato).

Nel caso di specie, il dipendente aveva presentato ricorso avverso il licenziamento intimatogli per aver, appunto, dedicato il giorno di permesso sindacale di cui all’art. 30, legge n. 300/1970 per svolgere tutt’altra attività rispetto a quella prevista dalla legge, lamentando anche il fatto che non fosse stata applicata la sanzione conservativa prevista dal contratto collettivo per l’assenza ingiustificata di un giorno o l’abbandono del posto di lavoro, riducendo a questa circostanza l’abuso del permesso.

Ma come sottolineato dalla Corte, il fatto addebitato al dipendente non poteva rientrare tra le condotte non punibili con il licenziamento come da contratto collettivo (che sanziona invece con il licenziamento le assenze ingiustificate protratte per oltre cinque giorni consecutivi o ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti alle festività/alle ferie), “in quanto nello specifico non veniva in rilievo la sola assenza ingiustificata ma una condotta di vero e proprio abuso del diritto e quindi connotata da maggiore gravità oggettiva e soggettiva, rispetto a quella considerata dalla norma collettiva”.

Ciò che rileva, dunque, è “il venir meno nella parte datoriale della fiducia nella correttezza dei futuri adempimenti” del lavoratore.

La verifica della condotta dei dipendenti durante i giorni di permesso sindacale è una delle attività di indagine più richieste alle agenzie investigative autorizzate.

In un’altra recente ordinanza della Cassazione, la n. 17287 del 2022, infatti, viene confermata la liceità dei controlli difensivi per mezzo degli investigatori privati nei casi di abuso dei permessi sindacali.

In questa occasione uno degli investigatori privati che aveva lavorato al caso è stato chiamando a deporre in Tribunale, in quanto testimone oculare dei fatti, confermando quanto riportato nel dossier investigativo, ossia che il lavoratore non aveva mai svolto attività inerenti l’impegno sindacale per il quale aveva chiesto il permesso. Il licenziamento del lavoratore, per il quale lo stesso aveva presentato ricorso, è stato, dunque, ritenuto del tutto legittimo e proporzionato.

Come è possibile leggere nell’Ordinanza, “la Corte di appello ha osservato che le risultanze dell'indagine investigativa svolta nei confronti del lavoratore nei giorni in cui questi aveva usufruito dei permessi connessi all'incarico ex art. 50 d. Igs. n. 81/2008 deponevano nel senso della oggettiva incompatibilità di gran parte delle attività svolte dal dipendente con quelle proprie di tale incarico; invero il lavoratore era stato visto recarsi ripetutamente in vari bar cittadini, effettuare passeggiate sul lungomare, entrare in esercizi commerciali, attendere ad incombenze familiari ecc.; tali risultanze erano state confermate in sede di prova testimoniale dall'investigatore.”

In conclusione, incaricare una agenzia investigativa autorizzata per il controllo dei dipendenti infedeli, con lo scopo di tutelare il patrimonio aziendale, è assolutamente legittimo, come più volte confermato dalla giurisprudenza in materia. Anzi, in casi come questi, è da considerarsi determinante.

Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?

  • Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente in permesso;
  • Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso dipendente a pubblicare online prove delle sue condotte incompatibili col permesso richiesto.

Scarica l'allegato
Ordinanza n. 26198 del 06 settembre 2022 - Cassazione.pdf


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