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ENNESIMA CONFERMA DALLA CASSAZIONE: GLI INSULTI SUI SOCIAL POSSONO LEGITTIMARE IL LICENZIAMENTO

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ENNESIMA CONFERMA DALLA CASSAZIONE: GLI INSULTI SUI SOCIAL POSSONO LEGITTIMARE IL LICENZIAMENTO
Con la recente Sentenza n. 27939/2021 (in allegato) la Corte di Cassazione si è nuovamente espressa in merito alla legittimità del licenziamento del dipendente che insulta l’azienda datrice sui social network.
La sentenza ha respinto il ricorso di un account manager di Tim, licenziato per dei post da egli pubblicati sul suo profilo Facebook, dal contenuto "gravemente offensivo e sprezzante", idoneo ad integrare giusta causa di licenziamento.
Il dipendente aveva insultato le sue dirette superiori ed i vertici aziendali tramite tre e-mail e post sul suo profilo Facebook. I contenuti su Facebook sono stati ritenuti dai giudici legittimamente acquisibili: "premessa l'esigenza di tutela della libertà e segretezza dei messaggi scambiati in una chat privata, nella fattispecie non sussiste una tale esigenza di protezione di un commento offensivo nei confronti della società datrice di lavoro diffuso su Facebook".
Sempre secondo la sentenza, "Il mezzo utilizzato è, infatti, idoneo a determinare la circolazione del messaggio tra un gruppo indeterminato di persone".

Le aziende, negli ultimi anni, chiedono agli investigatori privati di individuare gli illeciti digitali consumati dai propri dipendenti. Attraverso delle indagini OSINT/SOCMINT è possibile monitorare reti e canali social per identificare i contenuti incriminati. Tutte le informazioni raccolte dagli investigatori privati all’interno della rete, data la natura mutevole di questa, vengono cristallizzate nel tempo tramite software specifici che permettono di conservare l’informazione anche qualora venisse cancellata.

A questo tipo di indagini è importante affiancare sempre delle attività di monitoraggio e pedinamento del dipendente infedele, perché nella maggior parte dei casi la sua condotta ha ripercussioni anche sul contesto fisico nel quale opera, attraverso comportamenti che hanno lo scopo di danneggiare l’azienda. Oltre alla diffamazione e la lesione della reputazione aziendale, possiamo citare, tra i più diffusi, il furto dati, la concorrenza sleale, lo storno della clientela, l’abuso dei mezzi e dei sistemi informatici etc.

La fedeltà che il dipendente deve dimostrare nei confronti dell’azienda per la quale lavora, vieta che egli possa criticarla aspramente in pubblico. Il diritto di critica è sacrosanto, ma la critica non deve superare la “continenza”, ossia non deve degenerare in offese ingiustificate verso la moralità e la professionalità altrui, soprattutto se si tratta del proprio ambiente lavorativo.

Questo tipo di atteggiamento è da considerarsi una insubordinazione, perché, secondo la Cassazione: “Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, la nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto del lavoratore di adempiere alle disposizioni dei superiori, ma implica necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l’esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della disposizione aziendale” (Corte di Cassazione, sentenza n. 7795/2017, 9635/2016,9736/2018).

Ed ancora: “La critica rivolta ai superiori con modalità esorbitanti dall’obbligo di correttezza formale dei toni e dei contenuti, oltre a contravvenire alle esigenze di tutela della persona umana riconosciute dall’art. 2 Cost., può essere di per sé suscettibile di arrecare pregiudizio all’organizzazione aziendale, dal momento che l’efficienza di quest’ultima riposa sull’autorevolezza di cui godono i suoi dirigenti, quadri e intermedi ed essa risente un indubbio pregiudizio allorché il lavoratore, con toni ingiuriosi, attribuisca loro qualità manifestamente disonorevoli” (Corte di Cassazione, sentenza n. 9635/2016).

Il datore di lavoro potrebbe, quindi, considerare tale condotta come una grave compromissione del vincolo fiduciario con il dipendente, giustificando il licenziamento.

Scarica l'allegato
Sentenza 27939.pdf


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