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È REATO NON MANTENERE I FIGLI?

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È REATO NON MANTENERE I FIGLI?
In un recente articolo sull’infedeltà finanziaria, consultabile qui, abbiamo parlato di come molti genitori separati o divorziati purtroppo mentano sulle proprie condizioni economiche per evitare di versare l’assegno ai figli o comunque per ridurne l’importo. Abbiamo ricordato a tal proposito l’art. 570bis del codice penale, che punisce coloro che negano i mezzi di sussistenza ai propri figli.
Ma cosa accade se ad esempio un padre non mantiene i figli, che vengono però mantenuti dalla madre?
A questa domanda ha risposto la sentenza n. 16183/2021 della Suprema Corte, in allegato.
La sentenza parte da un principio cardine: chi ha l’obbligo di corrispondere all’ex il mantenimento per i figli, se impossibilitato a farlo, deve dimostrarlo, e non deve invece dimostrare che il coniuge beneficiario ha la capacità economica per mantenerli autonomamente.
È per questa ragione che la Cassazione ha respinto il ricorso di un padre che non si riteneva colpevole di violazione degli obblighi di assistenza familiare, dal momento che la ex moglie provvedeva al sostentamento dei figli. Ma il Giudice ha invece confermato la condanna, sebbene attenuandone la pena per non aver riconosciuto gli assegni alla ex, in virtù delle attenuanti generiche.
L’uomo, contestando la decisione, ricorre in Cassazione, poiché a suo avviso non sussiste lo stato di bisogno dei figli e poiché non era stata accertata la sua attuale capacità economica che gli ha impedito di far fronte all’obbligo a suo carico.
Per la Cassazione il ricorso è inammissibile, soprattutto perché quando si viene meno all’obbligo nei confronti dei propri congiunti, l’onere di dimostrare la propria impossibilità economica spetta a colui che ha l’obbligo di versare l’assegno, e non è invece suo dovere dimostrare la capacità economica dell’avente diritto al mantenimento per i figli.
Al contrario, l’avente diritto all’assegno, può chiedere ad una agenzia investigativa autorizzata, delle indagini patrimoniali e delle indagini investigative sul tenore di vita dell’ex coniuge, per avere un quadro reale delle sue disponibilità economiche (beni immobili, mobili, azioni/titolo, conti correnti, volume d'affari) e chiedere quindi una revisione dell’assegno di mantenimento, grazie alle prove così raccolte, valide in sede di giudizio.
In ogni caso il diritto dei figli ad essere mantenuti non può essere sine die, non può durare, cioè, per sempre. Esso infatti termina con il raggiungimento dell’indipendenza economica (Cass. Ord. 17738/2015). Il giudice valuta per ogni caso specifico le circostanze che legittimano la permanenza dell’obbligo, poiché «il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni che devono tuttavia essere compatibili con le condizioni economiche dei genitori» (Cass. 18076/2014).
Il genitore che ha l’obbligo di mantenimento, può a sua volta procurarsi le prove, grazie a delle indagini investigative, del raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio, e proporre una domanda di revoca dell’assegno di mantenimento.

Scarica l'allegato
Sentenza 16183.pdf


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