In un recente articolo sull’
infedeltà finanziaria, consultabile
qui, abbiamo parlato di come molti genitori
separati o
divorziati purtroppo mentano sulle proprie
condizioni economiche per evitare di versare l’
assegno ai figli o comunque per ridurne l’importo. Abbiamo ricordato a tal proposito l’
art. 570bis del codice penale, che punisce coloro che negano i
mezzi di sussistenza ai propri figli.
Ma cosa accade se ad esempio un padre non mantiene i figli, che vengono però mantenuti dalla madre?A questa domanda ha risposto la
sentenza n. 16183/2021 della Suprema Corte, in allegato.
La sentenza parte da un principio cardine: chi ha l’obbligo di corrispondere all’ex il mantenimento per i figli, se
impossibilitato a farlo, deve
dimostrarlo, e non deve invece dimostrare che il coniuge beneficiario ha la
capacità economica per mantenerli autonomamente.
È per questa ragione che la
Cassazione ha
respinto il
ricorso di un padre che non si riteneva colpevole di
violazione degli obblighi di assistenza familiare, dal momento che la ex moglie
provvedeva al
sostentamento dei figli. Ma il Giudice ha invece
confermato la
condanna, sebbene attenuandone la pena per non aver riconosciuto gli assegni alla ex, in virtù delle attenuanti generiche.
L’uomo, contestando la decisione,
ricorre in
Cassazione, poiché a suo avviso non sussiste lo
stato di bisogno dei figli e poiché non era stata accertata la sua attuale
capacità economica che gli ha impedito di far fronte all’obbligo a suo carico.
Per la
Cassazione il
ricorso è
inammissibile, soprattutto perché quando si viene meno all’obbligo nei confronti dei propri congiunti, l’
onere di
dimostrare la propria
impossibilità economica spetta a colui che ha l’obbligo di versare l’assegno, e non è invece suo dovere dimostrare la
capacità economica dell’avente diritto al
mantenimento per i figli.
Al contrario, l’
avente diritto all’assegno, può chiedere ad una
agenzia investigativa autorizzata, delle
indagini patrimoniali e delle
indagini investigative sul tenore di vita dell’ex coniuge, per avere un quadro reale delle sue
disponibilità economiche (beni immobili, mobili, azioni/titolo, conti correnti, volume d'affari) e chiedere quindi una
revisione dell’
assegno di mantenimento, grazie alle
prove così raccolte,
valide in sede di giudizio.
In ogni caso il
diritto dei
figli ad essere
mantenuti non può essere
sine die, non può durare, cioè, per sempre. Esso infatti
termina con il raggiungimento dell’
indipendenza economica (Cass. Ord. 17738/2015). Il giudice valuta per ogni caso specifico le circostanze che legittimano la permanenza dell’obbligo, poiché «
il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni che devono tuttavia essere compatibili con le condizioni economiche dei genitori» (Cass. 18076/2014).
Il genitore che ha l’
obbligo di
mantenimento, può a sua volta procurarsi le
prove, grazie a delle
indagini investigative, del raggiungimento dell’
indipendenza economica del
figlio, e
proporre una domanda di
revoca dell’
assegno di mantenimento.