L’Ordinanza n. 4035 del 22 febbraio 2022 della Cassazione Civile (in allegato) tratta il caso di una donna ricorsa in Cassazione per contestare la riduzione dell’assegno divorzile versato dall’ex marito a suo favore e dei due assegni di mantenimento da egli versati a favore dei figli. L’uomo aveva, infatti, presentato (ed ottenuto) richiesta di riduzione dei tre assegni, che erano passati da 1500 euro mensili cadauno a 1000 euro mensili per la donna ed a 800 euro mensili per ognuno dei figli.
La donna ha, quindi, presentato ricorso, lamentando che non si fosse tenuto conto della sproporzione delle situazioni economiche delle parti, nonché del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio sia da lei che dai figli.
Per ciò che riguarda l’assegno divorzile versato alla donna, il ricorso è stato ritenuto inammissibile e confermata la riduzione dell’importo, poiché l’assegno divorzile ha una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, legata all'inadeguatezza dei mezzi e all'impossibilità di procurarseli autonomamente, oltre che alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto, tenendo conto del contributo da quest’ultimo fornito alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale dei coniugi, come ribadito più volte dalle Sezioni Unite, citate nella stessa Ordinanza in esame. Secondo la Cassazione, dunque, le decisioni prese in merito nella precedente sentenza hanno tenuto adeguatamente conto dei criteri di cui sopra.
Per quanto riguarda i figli, il loro diritto ad essere mantenuti non può essere sine die, non può durare, cioè, per sempre. Esso, infatti, termina con il raggiungimento dell’indipendenza economica (Cass. Ord. 17738/2015). «Il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni che devono tuttavia essere compatibili con le condizioni economiche dei genitori» (Cass. 18076/2014).
Nel caso di specie, il criterio di proporzionalità è stato parametrato in maniera corretta all’attuale condizione economica dei figli ed alle loro esigenze: i due figli maggiorenni avevano entrambi raggiunto, infatti, una maggiore autonomia rispetto al passato, sebbene non ancora completa, poiché uno dei due aveva terminato con successo gli studi, ed era pronto ad avviare la sua carriera da avvocato, mentre l’altro era da poco entrato nel mondo del lavoro, percependo al momento un compenso mensile di € 500.
Pertanto l’assegno di mantenimento, secondo la Cassazione, non può basarsi esclusivamente sulle capacità economiche-reddituali del coniuge obbligato, in questo caso il padre.
Purtroppo, consapevoli di questa possibilità, i beneficiari, onde evitare che l’assegno venga ridotto per il miglioramento delle loro condizioni economiche, non sempre dichiarano un loro eventuale nuovo lavoro di fatto svolto, o altre significative entrate economiche.
Ed è anche per questo che molti coniugi obbligati a versare l’assegno divorzile e di mantenimento si rivolgono alle agenzie investigative per delle indagini patrimoniali e sul tenore di vita, volte a dimostrare:
Le prove dell’effettiva condizione economica del beneficiario vengono raccolte dagli investigatori privati attraverso delle attività di pedinamento e di monitoraggio del coniuge obbligato e delle indagini patrimoniali, coadiuvate da attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT.
Il Giudice, per la valutazione del caso, può basarsi anche sulle prove raccolte nel dossier investigativo dagli investigatori privati, che possono essere chiamati a deporre, se necessario, in quanto testimoni oculari dei fatti.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?