ITALIANOINGLESE

Notizie
È LEGALE REGISTRARE DELLE CONVERSAZIONI E DIFFONDERLE?

Autore / Fonte:
È LEGALE REGISTRARE DELLE CONVERSAZIONI E DIFFONDERLE?
Ha fatto molto discutere, di recente, quello che ha fatto Fedez con i vertici RAI, diffondendo la registrazione della conversazione telefonica tra loro intercorsa, all’insaputa degli interessati, come prova della validità delle sue affermazioni.

È una condotta lecita?
È legittimo registrare le telefonate che riceviamo, poiché le registrazioni effettuate potrebbero essere utili, ad esempio per difendersi in giudizio o per finalità di studio (Cassazione a Sezioni Unite, 36747 del 28 maggio 2003). Ma la diffusione della telefonata a noi diretta potrebbe costituire una violazione della privacy, perché la voce è un dato personale (D. Lgs. 101/2018 che recepisce il regolamento Ue GDPR, 679/2016).
Anche mettere in vivavoce una telefonata ricevuta è lecito, senza dover avvisare chi chiama: chi intrattiene una conversazione telefonica accetta il rischio di essere ascoltato da altri. Ciò non toglie che questa condotta possa in alcuni casi rappresentare un illecito civile o deontologico (Cassazione, 15003 del 27 febbraio 2013).
Generalmente è possibile registrare delle conversazioni se si è fisicamente presenti, anche senza informare i partecipanti. Questo è quello che anche l’investigatore privato è autorizzato a fare, perché la registrazione altro non è che una forma di documentazione di un fatto storico, che ha riguardato direttamente colui che registra, ed il soggetto registrato sapeva di parlare e di rivolgere dei gesti a quella persona, o comunque in presenza di quella persona.  
Tutte le prove raccolte dagli investigatori privati sono lecite ed hanno valore probatorio in sede di giudizio. Ma se un semplice cittadino, non autorizzato, raccoglie del materiale, registrando delle conversazioni, e se lo diffonde, può commettere degli illeciti ed addirittura dei reati, a meno che la diffusione dell’audio, o del video, non sia guidata da un legittimo interesse, come quello di cronaca, ma si tratta di casi molto rari.
Se si partecipa a delle videoconferenze è possibile registrare, ad esempio per finalità di studio, ma non è possibile divulgare le registrazioni senza l’autorizzazione dei presenti, perché risulta difficile sostenere, nella maggior parte dei casi, il legittimo interesse alla divulgazione.

E le conversazioni tra lavoratore e datore di lavoro possono essere registrate?
Il lavoratore, per la legge, può sempre registrare le conversazioni intercorse con il proprio datore di lavoro, per poterle produrre in giudizio se necessario, senza commettere illecito civile o disciplinare. Esse infatti costituiscono riproduzioni meccaniche, come da art. 2712 c.c. e sono valide come prova nel processo civile (Corte d’Appello di Milano, 369 del 20 febbraio 2019).
Tutte le conversazioni acquisite in maniera fraudolenta, senza il consenso degli interessati, non possono essere divulgate, a meno che non si stia esercitando il diritto di cronaca o di difesa (art. 617-septies c.p., Cassazione 24288 del 10 giugno 2016 in allegato).
Il reato si configura, quindi, quando le registrazioni vengono effettuate in maniera fraudolenta, ossia quando ad esempio non si è presenti nella fase di registrazione, come nel caso di chi lascia un registratore all’interno di una stanza dove avviene una conversazione tra terzi, senza che ne siano stati informati.
Possono integrarsi gli estremi dell’art. 617 c.p. e dell’art. 623-bis, rischiando la reclusione fino ai quattro anni, per cognizione illecita di comunicazione. Rischio che corre anche il coniuge che registra le telefonate tra l’ex coniuge ed i figli, ad esempio, per cogliere eventuali pressioni psicologiche, anche se dovesse preventivamente avvisare della sua volontà di registrarle, e la stessa pena spetta a chi diffonde le telefonate (Cassazione, 41192 del 3 ottobre 2014).
Anche installare un programma spia sul cellulare di qualcuno integra il reato di intercettazione abusiva di conversazioni, che è punibile con la reclusione fino a quattro anni (Cassazione 15071 del 18 marzo 2019 in allegato).

Scarica l'allegato
sentenza 24288.pdf
Scarica l'allegato
sentenza 15071.pdf


Servizi associati a questa notizia

Richiedi informazioni su CONTROLLI DIFENSIVI E SMART WORKING

Chiamaci