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DIVORZIO: SE L'EX MOGLIE SI DIMETTE PERDE IL DIRITTO ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO

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DIVORZIO: SE L'EX MOGLIE SI DIMETTE PERDE IL DIRITTO ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Con l’ordinanza n. 26594 del 18 ottobre 2019 la Corte di Cassazione ha ribadito ancora una volta qual è la funzione dell’assegno di divorzio: ad esso deve <<attribuirsi una funzione assistenziale, ed in pari misura compensativa e perequativa. Non è finalizzato alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi e in particolare al riconoscimento delle aspettative professionali sacrificate per dedicarsi alla cura della famiglia.>>.
L’ordinanza fa riferimento al caso di una donna, commessa in un supermercato, che percepiva un assegno divorzile di poche centinaia di euro per integrare le spese dell’affitto. In seguito al divorzio la donna ha deciso di dimettersi dal lavoro per ritornare nella casa dei genitori in un’altra regione, rimanendo dunque disoccupata. La donna ha chiesto un aumento dell’assegno percepito dal marito, tuttavia l’assegno di mantenimento le è stato revocato. La sentenza infatti sottolinea come la condizione di disoccupazione sia stata una libera scelta della donna e come essa sia ancora giovane e in grado di lavorare. Inoltre, la Corte non ha riscontrato, <<un particolare contributo alla formazione del patrimonio familiare e alla cura della famiglia ovvero un sacrificio delle sue aspettative lavorative in funzione delle esigenze familiari>>.
L’assegno divorzile è calcolato in base ad alcune condizioni che tengono conto della possibilità di autonomia del coniuge più debole come la capacità lavorativa e il contributo fornito alla famiglia nel corso del matrimonio: se il coniuge più debole, solitamente la moglie, non ha mai lavorato con il consenso dell’ex coniuge, per dedicarsi ai figli e alla casa e ormai è tagliato fuori dal mondo del lavoro ha diritto all’assegno. Allo stesso modo ha diritto all’assegno il coniuge che per ragioni oggettive come disabilità o problemi di salute non può lavorare, così come chi, pur essendo in grado di lavorare, non riesca a trovare un’occupazione ma abbia dimostrato di cercarla attivamente.
Fondamentale ricordare che l’assegno divorzile può essere modificato qualora cambino le condizioni del coniuge che lo percepisce. Se esso trova un lavoro, anche “in nero” o inizia una nuova convivenza perde il diritto a riceverlo o comunque può vederne ridotto l’importo. Per dimostrare l’insorgenza di queste nuove condizioni è utile rivolgersi ad un’agenzia investigativa che attraverso pedinamenti e appostamenti mirati, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, saprà ottenere prove valide da sottoporre al giudice per ottenere la revisione dell’assegno.


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