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DISSERVIZIO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: INDAGINI PATRIMONIALI ANCHE TRAMITE AGENZIE INVESTIGATIVE

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DISSERVIZIO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: INDAGINI PATRIMONIALI ANCHE TRAMITE AGENZIE INVESTIGATIVE

Il ritardo del Ministero della Giustizia nell’informatica dei pignoramenti spinge alla mobilitazione, dopo gli avvocati, anche gli ufficiali giudiziari di tutte le sedi italiane.

Prima della riforma dell’articolo 492 bis, varata nel 2014 e rinnovata con la legge Cartabia, il creditore, per poter cercare i beni del debitore su cui esercitare il pignoramento autorizzato dai giudici, doveva proporre istanza al presidente del Tribunale per ottenere l’autorizzazione ad effettuare direttamente presso le banche dati delle PA e dell’Anagrafe tributaria le ricerche dei beni del debitore.

La riforma Cartabia del processo civile, la cui materiale entrata in vigore è poi stata anticipata a fine febbraio 2023, aveva modificato l’articolo 492 bis del codice di procedura civile, stabilendo che su istanza del creditore procedente deve essere «l’ufficiale giudiziario ad accedere mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle Pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’Anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali». Adesso, dunque, in teoria la ricerca dei beni dovrebbe essere fatta soltanto da parte dell’ufficiale giudiziario.

Solo che il Ministero non ha ancora attivato i collegamenti necessari per consentire agli ufficiali giudiziari di accedere alle banche dati fiscali e previdenziali e individuare i beni e crediti da sottoporre ad esecuzione, compresi i rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

Un altro articolo, il 155 quinquies, subentra a spiegare che, «quando non sono funzionanti le strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati, l’ufficiale giudiziario attesta» al creditore «che l’accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile».

Ma gli avvocati lamentano che in giro per le Corti d’Appello italiane i vari uffici Esecuzione stiano procedendo in ordine sparso, non di rado pretendendo dal creditore il pagamento di un nuovo diritto di cancelleria paradossalmente per poter ottenere anche solo l’attestazione del disservizio, della mancata applicazione dell’articolo 492, e della «non attuabilità della ricerca telematica in considerazione della mancata attivazione da parte del Ministero delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso diretto alle banche dati».

Sempre più avvocati e creditori si rivolgono, dunque, alle agenzie investigative autorizzate per delle indagini patrimoniali per il recupero del credito sia nei confronti della persona fisica che giuridica.

Per quanto riguarda la persona giuridica, gli investigatori privati sono in grado di individuare eventuali beni aggredibili intestati alla Società di interesse, quali beni mobili, immobili, partecipazioni (azioni/quote societarie), protesti e pregiudizievoli, rapporti bancari (si esclude il riferimento ai saldi) e situazione economico-finanziaria.

Per quanto riguarda la persona fisica, gli investigatori possono individuare eventuali beni aggredibili intestati al soggetto di interesse, quali beni mobili (veicoli e natanti), immobili, e inoltre di individuare posto di lavoro/pensione, con indicazione della retribuzione, data di assunzione e inquadramento; interessi imprenditoriali, partecipazioni (azioni/quote societarie), protesti e pregiudizievoli, rapporti bancari (si esclude il riferimento ai saldi). Inoltre, ultima residenza anagrafica e domicilio; eventuali utenze fisse e mobili intestate.



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