Con la sentenza n. 12321 del 14 aprile 2022 (in allegato), la Corte di Cassazione affronta il caso di una dipendente di Poste Italiane accusata di essere l’autrice di una «tentata truffa perché, con artifici e raggiri consistiti nel presentarsi come persona disponibile a curare gli interessi della parte offesa, sola ed anziana, ed a seguire alcune pratiche presso l’ufficio postale per conto di questa, la induceva in errore facendosi consegnare documenti, buoni fruttiferi, libretto postale nominativo e polizza vita e procedeva, con varie operazioni, all’apertura di un libretto postale cointestato a sé e alla persona offesa su cui versava somme provenienti da altro libretto intestato alla p. o. e a una sua parente ed otteneva inoltre in riferimento al primo libretto una carta “postepay” a sé esclusivamente intestata».
La Corte di Cassazione ha confermato, in via definitiva, il licenziamento per giusta causa irrogato dalla società datrice una volta venuta a conoscenza dei fatti e a seguito della condanna penale che confermava la responsabilità della dipendente.
La lavoratrice aveva presentato ricorso, lamentando, tra le altre cose, la violazione dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e la violazione delle norme relative alla contrattazione collettiva applicata. Infatti, secondo la dipendente, la Corte territoriale aveva ritenuto non rilevante la mancata affissione del codice disciplinare presso la sede lavorativa nella quale la stessa svolgeva la sua mansione, nonostante le contestazioni che le erano state mosse riguardassero proprio la contrattazione collettiva.
Ma secondo la Cassazione, ribadendo l’ormai consolidato orientamento in materia, la previa affissione del codice disciplinare è irrilevante ai fini della validità del licenziamento disciplinare, se le norme violate sono norme di legge generali o comunque doveri fondamentali dei lavoratori, noti e ravvisabili senza che debbano essere necessariamente esposti. Il ricorso della lavoratrice è stato, dunque, respinto.
La truffa che la dipendente ha tentato di mettere in atto, ai danni della cliente, ha leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro, al di là di ciò che il CCNL prevede, e ciò è sufficiente a giustificare il licenziamento.
Cosa può fare il datore di lavoro per tutelarsi, in questi casi?
Innanzitutto è fondamentale procurarsi le prove legali degli illeciti commessi dal dipendente, e farlo tempestivamente, per evitare l’aggravarsi della condotta illecita e l’inevitabile rischio di emulazione tra i colleghi.
La maggior parte delle aziende si rivolge alle agenzie investigative autorizzate per i cosiddetti controlli difensivi, in modo da ottenere le prove da utilizzare in giudizio, se necessario.
Gli investigatori privati raccolgono le prove dell’illecito anche grazie a delle attività di monitoraggio e di pedinamento dei dipendenti infedeli, coadiuvate da attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per esaminare il loro comportamento online e raccogliere elementi utili dal web.
Fondamentale è, infine, la valutazione del danno reputazionale che simili condotte dei dipendenti causano all’azienda datrice, soprattutto quando si tratta di aziende di grande rilevanza ed impatto mediatico, come in questo caso. Per analizzare la reputazione dell’azienda, a seguito di un danno simile, il datore di lavoro può incaricare gli investigatori privati di effettuare delle indagini reputazionali, grazie alle quali, oltre alle prove, possono ottenere un report delle problematiche aziendali sopraggiunte da risolvere.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?