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DIPENDENTE IN MALATTIA: SVOLGERE ATTIVITÀ CHE RITARDANO LA GUARIGIONE PUÒ LEGITTIMARE IL LICENZIAMENTO

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DIPENDENTE IN MALATTIA: SVOLGERE ATTIVITÀ CHE RITARDANO LA GUARIGIONE PUÒ LEGITTIMARE IL LICENZIAMENTO

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12994 del 12 maggio 2023, in allegato, si è pronunciata confermando la decisione della Corte d'appello, ritenendo legittimo il licenziamento per giusta causa intimato da una azienda ad un dipendente, per aver simulato l'infortunio subito sul luogo di lavoro, con conseguente trauma alla caviglia, o comunque di averne aggravato lo stato e ritardato la guarigione.

Infatti, così come constatato dal datore di lavoro grazie alle prove degli investigatori privati da egli incaricati, il dipendente aveva svolto, mentre era in malattia, condotte contrarie ai doveri di diligenza, fedeltà, correttezza e buona fede.

Come precisa la Cassazione, ribadendo i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, il compimento di altra attività lavorativa, da parte del dipendente in stato di malattia, configura violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede.

Questo non solo nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, ma anche nel caso in cui la stessa, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio.

In materia di licenziamento disciplinare per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante i giorni di permesso per malattia del dipendente, l’onere della prova è a carico del datore di lavoro, che dovrà presentare tutti gli elementi che integrano la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, dimostrare le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato.

Nel caso di specie i fatti erano stati congruamente accertati, sulla base di investigazioni private: il lavoratore, nel periodo di malattia, aveva tenuto delle condotte incaute, per inosservanza delle prescrizioni mediche di riposo e cure.

Infatti, il dipendente, come emerso nel dossier investigativo, era spesso in posizione eretta, si spostava a piedi o guidava con frequenza auto, scooter o moto, scaricava e caricava materiale edile, ecc. Egli, in sostanza, aveva ostacolato e, comunque, ritardato la guarigione, in violazione dei doveri di correttezza, diligenza e buona fede, integrante giusta causa di recesso datoriale. Il licenziamento per giusta causa, dunque, doveva considerarsi legittimo.

Viene così ribadita la validità e l’utilità dei controlli difensivi chiesti dal datore di lavoro ad una agenzia investigativa autorizzata.

Gli investigatori privati raccolgono le prove della condotta illecita del dipendente attraverso delle attività di pedinamento e di monitoraggio, coadiuvate da attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per raccogliere informazioni anche dalla rete e dai social network.

Al termine di ogni attività investigativa, viene rilasciata una relazione dettagliata (certificata) e un dossier fotografico con filmato, il cui valore legale è riconosciuto in fase di giudizio in virtù delle autorizzazioni ex art.134 T.U.L.P.S. 

Inoltre, i nostri agenti potranno essere convocati in Tribunale in qualità di testimoni in tutte le fasi di giudizio.

Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?

  • Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente;
  • Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;
  • Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.

Scarica l'allegato
CORTE DI CASSAZIONE - ORDINANZA N. 12994 DEL 12 MAGGIO 2023 (PDF).pdf


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