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DIFFAMAZIONE: SI PUÒ DIMOSTRARE CON GLI SCREENSHOT DELLE CHAT?

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DIFFAMAZIONE: SI PUÒ DIMOSTRARE CON GLI SCREENSHOT DELLE CHAT?

La sentenza n. 24600/2022 della Cassazione (in allegato) ha ribadito un principio molto interessante e ormai consolidato: gli screenshot delle chat sono utilizzabili per provare i casi di diffamazione aggravata.

Ma bisogna fare molta attenzione: perché siano validi, gli screenshot devono riguardare delle conversazioni tra presenti, per non integrare il reato di intercettazione, ai sensi degli artt. 266 e segg. cod. proc. pen.

Analizziamo meglio la vicenda: in una chat di Messenger, il servizio di messaggistica collegato a Facebook,  costituita da alcune atlete della medesima disciplina del body building, erano stati diffusi insulti e accuse verso due delle partecipanti, “espressioni e valutazioni giudicati grandemente lesivi della reputazione, del prestigio e della credibilità delle persone offese e venivano di fatto comunicate anche alle tre atlete, che partecipavano della chat e vi leggevano le espressioni diffamatorie”.

Per denunciare la diffamazione, le vittime avevano prodotto in giudizio gli screenshot della chat, ed i giudici avevano valutato attendibili le prove. Ma le accusate avevano presentato ricorso, lamentando l’illegittimità di tali elementi probatori.

Secondo la Corte di Cassazione, però, gli screenshot così acquisiti sono da ritenersi pienamente utilizzabili. Così come sono utilizzabili, poiché acquisiti come documento, gli sms fotografati dallo schermo di un cellulare sul quale siano visibili e leggibili, poiché "non è imposto alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività, che consiste nella realizzazione di una fotografia e che si caratterizza soltanto per il suo oggetto, costituito appunto da uno schermo" sul quale sia presente un testo o un'immagine "non essendovi alcuna differenza tra una tale fotografia e quella di qualsiasi altro oggetto" (Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019, dep. 2020, R., Rv. 278635) così sono pienamente utilizzabili gli screenshot.

Richiamando, infatti, il suddetto principio, è senza dubbio utilizzabile la fotografia istantanea (screenshot) della pagina di un social network visibile sullo schermo di un dispositivo elettronico. (Sez. 5, n. 12062 del 05/02/2021, Di Calogero, Rv. 2807589).

Non è rilevante che gli screenshot siano stati ottenuti all’insaputa dagli altri partecipanti della chat, e quindi senza la loro autorizzazione, perché non è riconducibile al reato di intercettazione ogni registrazione di un colloquio, anche scritto, realizzata da chi è ammesso ad assistervi. Ciò costituisce, infatti, una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può legittimamente disporre, anche a fini di prova (Sez. 1, n. 6339 del 22/01/2013, Pagliaro, Rv. 254814 - 01).

Le  intercettazioni consistono invece “nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato.”

Ricapitolando: gli screenshot delle chat sono validi come prova solo se il soggetto diffamato è uno dei partecipanti alla chat, a prescindere dal fatto che abbia partecipato attivamente alla conversazione o abbia assistito solo passivamente alla stessa.

Ogni altra forma di accesso a chat private è un reato. Nessuno può accedere al contenuto privato di una conversazione alla quale non è ammesso.

Le vittime del reato di diffamazione possono tutelarsi rivolgendosi agli investigatori privati autorizzati, specializzati in Web Intelligence.

Attraverso delle indagini OSINT/SOCMINT, gli investigatori possono monitorare reti e canali social per identificare i contenuti incriminati.

Tutte le informazioni raccolte dagli investigatori privati all’interno della rete, data la natura mutevole di questa, vengono cristallizzate nel tempo tramite software specifici che permettono di conservare l’informazione anche qualora venisse cancellata.

Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?

  • Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;
  • Testimonianza in Tribunale, se necessario.

Scarica l'allegato
Sentenza Cassazione n. 24600 del 2022.pdf


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