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DA QUANDO I BENI DEI CONIUGI NON SONO PIU' IN COMUNIONE?

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DA QUANDO I BENI DEI CONIUGI NON SONO PIU' IN COMUNIONE? Individuare con certezza quando cessano gli effetti della comunione legale è una necessità a tutela dei diritti vantati dai terzi. Il codice civile prevede diverse ipotesi di scioglimento della comunione tra i coniugi:
- dichiarazione di assenza o morte presunta di un coniuge;
- annullamento;
- scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- separazione personale;
- separazione giudiziale dei beni;
- mutamento convenzionale del regime patrimoniale;
- fallimento di uno dei coniugi.
La comunione si scioglie solo quando viene meno lo stato di contitolarità dei diritti che ne costituiscono l'oggetto. La separazione legale, infatti, produce la cessazione degli effetti della comunione con conseguente insaturazione del regime di comunione ordinaria, per i beni già oggetto del precedente regime patrimoniale.
La legge 55 del 2015 aggiunge un nuovo comma all’articolo 191 del codice civile e regolamenta la decorrenza della cessazione della comunione legale che, nel caso della separazione giudiziale, avviene nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati; nel caso della separazione consensuale, la comunione si scioglie alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato.
Questa regolamentazione crea problemi ai terzi eventuali creditori che, in questa prima fase temporale, non avranno alcuna notizia della intervenuta cessazione della comunione legale.
 


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