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COVID E RICHIESTA DI REVISIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE

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COVID E RICHIESTA DI REVISIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE
L’emergenza sanitaria che da mesi il nostro Paese (così come tutto il mondo) sta vivendo, non riguarda solo la salute, ma anche la crisi economica che ne deriva.
Moltissimi lavoratori hanno visto crollare drasticamente i propri guadagni, o sono in cassa integrazione, e chi di loro deve garantire mensilmente l’assegno di divorzio o di separazione all’ex coniuge, è costretto a chiedere, in questo momento, una revisione del trattamento.  

Ci si rivolge quindi sempre più spesso ai Tribunali per la revisione dell’importo dell’assegno, ed i giudici spesse volte vanno incontro a chi è vittima di questa crisi. Molte sentenze, seguendo l’orientamento dettato dalle Sezioni Unite della Cassazione, ricordano che lo scopo dell’assegno è quello di colmare il gap economico tra i due coniugi, avendo una funzione “assistenziale, compensativa e perequativa”, mentre secondo la giurisprudenza l’assegno ha lo scopo di mantenere l’obbligo di sostegno materiale, iniziato con il matrimonio e valido finché lo è anche l’unione civile.
Ma l’emergenza sanitaria ha cambiato le condizioni economiche di molti, come dicevamo. Siano essi imprenditori, liberi professionisti o dipendenti.

La richiesta di revisione dell’assegno viene così accettata se si dimostra che il calo di fatturato o di compensi dovuto all’emergenza sanitaria ha annullato la disparità reddituale degli ex coniugi, arrivando ad ottenere, a volte, anche l’annullamento dell’assegno. Ma se l’ex coniuge ha altre risorse patrimoniali che gli garantiscano una stabilità dal punto di vista economico, la situazione si potrebbe addirittura ribaltare.  Se infatti il coniuge assegnatario ha un’indipendenza economica superiore rispetto all’ex coniuge, potrebbe essere lui a dover versare l’assegno divorzile o di separazione, finché resta economicamente più “forte”.
Ecco perché moltissimi si rivolgono alle agenzia investigative in questo momento, per svolgere delle indagini patrimoniali, che possano assicurare non solo la revisione dell’assegno, per chi lo versa, ma anche l’eventuale ribaltamento della situazione, ossia che sia il coniuge assegnatario, che al momento ha più risorse, a partecipare economicamente al sostegno del ex coniuge che non può più erogare l’assegno.

 


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