ITALIANOINGLESE

Notizie
COSA RISCHIA CHI CHATTA CON L’AMANTE IN PRESENZA DEL CONIUGE?

Autore / Fonte:
COSA RISCHIA CHI CHATTA CON L’AMANTE IN PRESENZA DEL CONIUGE?

Come è noto i messaggi WhatsApp, se procurati in maniera lecita, possono rappresentare elemento di prova, anche nei casi di infedeltà coniugale. Abbiamo parlato del valore probatorio di questo tipo di messaggi in un nostro articolo, consultabile cliccando qui.

Un’interessante Ordinanza del 17 marzo 2022, la n. 8750 (in allegato), ha chiarito ulteriormente la validità della sola infedeltà virtuale, senza che vi sia di fatto una relazione fisica, quale causa di addebito in separazione.

Nel caso preso in esame, la separazione era stata addebitata ad una donna perché le prove acquisite, secondo i giudici, indicavano l’esistenza di una relazione extraconiugale risalente a diversi anni prima della crisi coniugale che ha portato alla separazione, dimostrata dai messaggi prodotti i giudizio, con contenuto che evidenziava il legame sentimentale tra la donna e l’altro uomo. In questa circostanza si trattava, di fatto, anche di una vera e propria relazione extraconiugale, che la donna aveva provato a “sminuire” affermando che si trattava solo di un rapporto virtuale.

Per l’addebito, in ogni caso, secondo la Cassazione, non è indispensabile che vi sia un rapporto fisico, perché: “la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c., quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (Cass., 19 settembre 2017, n. 21657)”

Prendiamo il caso di tutti quei coniugi che passano molto del loro tempo, nonostante siano al fianco della propria moglie o del proprio marito, a chattare con altre persone, magari a letto, prima di dormire, o a tavola, durante i pasti, o mentre l’altro coniuge guida in auto, mancandogli spudoratamente di rispetto. Questa condotta può portare all’addebito della separazione, perché offende la dignità dell’altro, se è stata la causa primaria della crisi di coppia, ma ciò va adeguatamente provato.

In linea di massima è evidente che la maggior parte delle relazioni virtuali si concretizza in veri e propri incontri, ed è sulle prove effettive di una relazione extraconiugale che con maggiore sicurezza i giudici possono basarsi per addebitare la separazione al coniuge fedifrago.

Gli investigatori privati, contrariamente a quanto comunemente si pensa, non possono mettere sotto controllo il telefono di una persona, né possono richiedere i tabulati o conoscere il contenuto degli sms ricevuti ed inviati, o ancora accedere alle chat private di app di messaggistica come WhatsApp o Telegram.

Né tantomeno il coniuge può procurarsi autonomamente informazioni tratte dai dispositivi del coniuge: il diritto alla riservatezza è un diritto fondamentale, tutelato dalla Costituzione, non ammette eccezioni, e non può quindi venire meno tra coniugi o conviventi.

Il coniuge non può accedere a chat, social, e-mail, telefono cellulare dell’altro senza la sua esplicita autorizzazione.

Gli investigatori privati sono invece autorizzati dalla Prefettura ad effettuare delle indagini per conto del coniuge tradito, finalizzate a far valere un suo diritto in sede giudiziaria. Tra le attività autorizzate e legali  che gli investigatori privati possono svolgere, in questi casi, vi sono il pedinamento ed il monitoraggio del coniuge fedifrago, e delle attività di Web Intelligence, come le indagini OSINT e SOCMINT, che permettono di raccogliere prove utili attraverso la consultazione delle fonti aperte sul web, come le pubblicazioni sui social network. Tutte le informazioni vengono poi cristallizzate nel tempo tramite software specifici che ne permettono la conservazione anche qualora venissero cancellate.

Infine, gli investigatori privati che hanno effettuato le indagini, possono essere chiamati a deporre in Tribunale, in quanto testimoni oculari dei fatti, confermando, dunque, quanto da loro riportato nel dossier investigativo.

Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?

  • Attività di monitoraggio e di pedinamento del coniuge infedele;
  • Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso partner infedele a pubblicare online prove delle sue condotte disoneste.
  • Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.

Scarica l'allegato
Ordinanza n. 8750 del 2022.pdf


Servizi associati a questa notizia

Richiedi informazioni su INFEDELTÀ VIRTUALE DEL PARTNER

Chiamaci