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COSA ACCADE AL DIPENDENTE CHE COMPIE GRAVI INFRAZIONI ALLA GUIDA DELL’AUTO AZIENDALE?

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COSA ACCADE AL DIPENDENTE CHE COMPIE GRAVI INFRAZIONI ALLA GUIDA DELL’AUTO AZIENDALE?
La grave violazione del codice della strada alla guida dell’auto aziendale, per motivi del tutto estranei al servizio, giustifica il licenziamento per giusta causa del dipendente.
Questo quanto ribadito dalla sentenza n. 9304 del 2021 della Cassazione (in allegato).

Nel caso di specie un dipendente aveva impugnato il licenziamento intimatogli dall’azienda datrice dopo aver violato le norme di sicurezza stradale in maniera grave e volontaria. Infatti l’uomo aveva imboccato un viadotto contromano, con il rischio di causare un grave incidente, mettendo in pericolo se stesso e gli altri. Inoltre, durante il controllo della Polizia, intervenuta proprio dopo aver sorpreso l’uomo a commettere la violazione, aveva risposto adducendo inesistenti motivazioni legate ad esigenze di servizio, che lo avevano “costretto” ad agire irregolarmente alla guida dell’auto aziendale, ed aveva prima provato a convincere gli agenti a non multarlo, per poi intimidirli con fare minaccioso.

L’accertamento del fatto ha integrato i presupposti per la giusta causa di licenziamento, che è stato considerato legittimo anche dalla Cassazione, confermandolo e rigettando il ricorso del dipendente.
La condotta del dipendente giustifica il licenziamento pur non essendo inclusa espressamente tra i comportamenti tipizzati dal CCNL, che hanno una valenza meramente esemplificativa, secondo la Corte, consentendo ai Giudici una interpretazione ed una valutazione sulla base dei fatti. Di fronte, quindi, ad una inequivocabile comportamento contrario alle comuni norme etiche e civili, tela da costituire un grave inadempimento, la lesione del vincolo fiduciario con il datore di lavoro è inevitabile. Cioè rende proporzionata la sanzione espulsiva.

Per poter effettuare preliminarmente dei controlli sulla condotta del dipendente, lì dove il datore di lavoro abbia il sospetto della sua inaffidabilità, è importante rivolgersi ad una agenzia investigativa autorizzata.

Come abbiamo già visto in un recente articolo sull’utilizzo illecito dell’autovettura aziendale, consultabile cliccando qui (sebbene il quel caso si trattasse dell’abuso del mezzo aziendale), le indagini che gli investigatori privati possono svolgere in situazioni di questo tipo sono delle attività di monitoraggio del dipendente e di pedinamento anche elettronico, grazie all’ausilio di strumentazione GPS (Global Positioning System) sul mezzo di trasporto aziendale. In questo modo il datore di lavoro può ottenere le prove dell’illecito da utilizzare in giudizio.

La localizzazione mediante sistema di rilevamento satellitare degli spostamenti dell’autovettura utilizzata dal soggetto di interesse, costituisce attività di pedinamento a tutti gli effetti, non è in alcun modo equiparabile all’attività d’intercettazione (e quindi non soggetta alle disposizioni degli art. 266 e segg. del codice di procedura penale) ed è utilizzata per coadiuvare la classica attività di pedinamento condotta fisicamente dagli investigatori privati.
Gli investigatori privati possono raccogliere le prove necessarie a giustificare il licenziamento nel rispetto della privacy del lavoratore e dello Statuto dei Lavoratori.

Più volte la giurisprudenza in materia si è pronunciata ritenendo legittimi i controlli degli investigatori privati anche tramite geolocalizzatore. Un esempio è la Sentenza n. 20440 del 12 Ottobre 2015, nella quale la Sezione Lavoro della Suprema Corte ha ribadito: “Gli artt. 2, 3, 4 L. cit. impongono modi d'impiego, da parte del datore di lavoro, delle guardie giurate, del personale di vigilanza e di impianti ed attrezzature per il controllo a distanza. I relativi divieti riguardano il controllo sui modi di adempimento dell'obbligazione lavorativa ma non anche comportamenti del lavoratore lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale. Non sono perciò vietati i cosiddetti controlli difensivi, intesi a rilevare mancanze specifiche e comportamenti estranei alla normale attività lavorativa nonché illeciti. Controlli eseguibili anche mediante agenzie investigative private (Cass. 4 marzo 2014 n. 4984, 23 febbraio 2012 n. 2722, 14 febbraio 2011 n. 3590, 7 giugno 2003 n. 9167, 3 aprile 2002 n. 4746, 17 ottobre 1998 n. 10313, 25 gennaio 1992 n. 829).
Ciò tanto più vale quando il lavoro dev’essere eseguito, come nel caso di specie, al di fuori dei locali aziendali, ossia in luoghi in cui è più facile la lesione dell'interesse all'esatta esecuzione della prestazione lavorativa e dell'immagine dell'impresa, all’insaputa dell’imprenditore.”

Scarica l'allegato
Sentenza n. 9304.pdf


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