La grave
violazione del
codice della strada alla guida dell’
auto aziendale, per motivi del tutto estranei al servizio, giustifica il
licenziamento per giusta causa del
dipendente.
Questo quanto ribadito dalla
sentenza n. 9304 del 2021 della
Cassazione (in allegato).
Nel caso di specie un
dipendente aveva impugnato il
licenziamento intimatogli dall’
azienda datrice dopo aver violato le norme di
sicurezza stradale in maniera
grave e
volontaria. Infatti l’uomo aveva imboccato un viadotto
contromano, con il rischio di causare un grave
incidente, mettendo in pericolo se stesso e gli altri. Inoltre, durante il controllo della
Polizia, intervenuta proprio dopo aver sorpreso l’uomo a commettere la
violazione, aveva risposto adducendo inesistenti motivazioni legate ad
esigenze di servizio, che lo avevano “costretto” ad agire irregolarmente alla guida dell’auto aziendale, ed aveva prima provato a convincere gli agenti a non multarlo, per poi
intimidirli con fare minaccioso.
L’accertamento del fatto ha integrato i presupposti per la
giusta causa di licenziamento, che è stato considerato
legittimo anche dalla
Cassazione, confermandolo e rigettando il ricorso del dipendente.
La condotta del dipendente giustifica il
licenziamento pur non essendo inclusa espressamente tra i comportamenti tipizzati dal
CCNL, che hanno una valenza meramente
esemplificativa, secondo la
Corte, consentendo ai
Giudici una
interpretazione ed una
valutazione sulla base dei fatti. Di fronte, quindi, ad una inequivocabile comportamento contrario alle
comuni norme etiche e civili, tela da costituire un grave
inadempimento, la
lesione del
vincolo fiduciario con il
datore di lavoro è inevitabile. Cioè rende
proporzionata la sanzione espulsiva.
Per poter effettuare preliminarmente dei
controlli sulla
condotta del
dipendente, lì dove il datore di lavoro abbia il
sospetto della sua inaffidabilità, è importante rivolgersi ad una
agenzia investigativa autorizzata.
Come abbiamo già visto in un recente articolo sull’utilizzo illecito dell’autovettura aziendale, consultabile
cliccando qui (sebbene il quel caso si trattasse dell’abuso del mezzo aziendale), le
indagini che gli
investigatori privati possono svolgere in situazioni di questo tipo sono delle attività di
monitoraggio del dipendente e di
pedinamento anche
elettronico, grazie all’ausilio di strumentazione
GPS (
Global Positioning System) sul mezzo di
trasporto aziendale. In questo modo il datore di lavoro può ottenere le
prove dell’illecito da utilizzare
in giudizio.
La
localizzazione mediante sistema di rilevamento satellitare degli
spostamenti dell’autovettura utilizzata dal soggetto di interesse, costituisce attività di
pedinamento a tutti gli effetti,
non è in alcun modo
equiparabile all’attività d’
intercettazione (e quindi non soggetta alle disposizioni degli art. 266 e segg. del codice di procedura penale) ed è utilizzata per coadiuvare la classica attività di
pedinamento condotta fisicamente dagli
investigatori privati.
Gli
investigatori privati possono raccogliere le
prove necessarie a giustificare il
licenziamento nel
rispetto della
privacy del lavoratore e dello
Statuto dei Lavoratori.
Più volte la
giurisprudenza in materia si è pronunciata ritenendo
legittimi i
controlli degli
investigatori privati anche tramite
geolocalizzatore. Un esempio è la
Sentenza n. 20440 del 12 Ottobre 2015, nella quale la
Sezione Lavoro della
Suprema Corte ha ribadito: “
Gli artt. 2, 3, 4 L. cit. impongono modi d'impiego, da parte del datore di lavoro, delle guardie giurate, del personale di vigilanza e di impianti ed attrezzature per il controllo a distanza. I relativi divieti riguardano il controllo sui modi di adempimento dell'obbligazione lavorativa ma non anche comportamenti del lavoratore lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale. Non sono perciò vietati i cosiddetti controlli difensivi, intesi a rilevare mancanze specifiche e comportamenti estranei alla normale attività lavorativa nonché illeciti. Controlli eseguibili anche mediante agenzie investigative private (Cass. 4 marzo 2014 n. 4984, 23 febbraio 2012 n. 2722, 14 febbraio 2011 n. 3590, 7 giugno 2003 n. 9167, 3 aprile 2002 n. 4746, 17 ottobre 1998 n. 10313, 25 gennaio 1992 n. 829).
Ciò tanto più vale quando il lavoro dev’essere eseguito, come nel caso di specie, al di fuori dei locali aziendali, ossia in luoghi in cui è più facile la lesione dell'interesse all'esatta esecuzione della prestazione lavorativa e dell'immagine dell'impresa, all’insaputa dell’imprenditore.”