I
viaggi all’
estero non autorizzati, oltretutto in compagnia di una
persona estranea all’azienda, ed i relativi
rimborsi spese illegittimi sono stati motivo di
licenziamento “in tronco” per un
dirigente aziendale.
Comportamento che gli ha inoltre impedito di ottenere quanto da lui richiesto in giudizio con ricorso, ossia l’ammissione al passivo di vari
crediti di lavoro, per oltre 610.000 euro, nei confronti dell’azienda oramai in amministrazione straordinaria.
Questo quanto deciso dalla
Cassazione Civile,
Sezione Lavoro, nell’
Ordinanza n. 31333 del
3 novembre 2021 (in allegato).
Il
dirigente ha lamentato che il
licenziamento fosse
illegittimo, e che, considerata l’entità economica del rimborso richiesto, a fronte della sua ben più elevata retribuzione, esso non potesse ritenersi “grave”.
Ma secondo la
Cassazione, invece, il
licenziamento è
proporzionato e del tutto
legittimo, considerata l’irrimediabile
lesione del vincolo fiduciario insito nel rapporto di lavoro subordinato - in quello
dirigenziale in particolare – che prescinde dal
danno economico, ed anche per il fatto determinante che si trattava di
viaggi all’estero non autorizzati, in compagnia di persona esterna all’azienda.
Ciò ha di fatto concretizzato la
giusta causa di recesso.
Il fatto che la lesione del
vincolo fiduciario sia più
grave quando a causarla è un
dirigente è per via dell’elevato grado di “
autonomia e discrezionalità delle decisioni e dall'assenza di dipendenza gerarchica, nonché dall'ampiezza delle funzioni, tali da influire sulla conduzione dell'azienda”, come più volte ritenuto dalla giurisprudenza in materia, ed il “
il maggior onere di correttezza e buonafede connesso al ruolo”.
Avevamo parlato di un
caso simile in un nostro recente articolo, consultabile
cliccando qui, che riguardava proprio un manager
licenziato per aver utilizzato impropriamente i mezzi aziendali.
È chiaro che, in generale, in circostanze di questo tipo, l’
onere della prova è a carico dell’
azienda che dispone il
licenziamento.
Per ottenere tali
prove il
datore di lavoro può rivolgersi alle
agenzie investigative autorizzate, che possono effettuare delle
indagini di
monitoraggio e di
pedinamento del
dipendente, affiancate a delle attività di
Web Intelligence (
OSINT e
SOCMINT), raccogliendo nel
dossier investigativo tutti gli elementi, compresi foto e video, che dimostrano l’
illecito.
Soprattutto in circostanze
complesse, come nel caso preso in esame, in cui il dirigente aveva effettuato dei
viaggi all’estero senza essere autorizzato e con
una terza persona estranea all’organico aziendale, è importante che siano degli
investigatori privati professionisti a raccogliere le
prove, in maniera
discreta e nel massimo
rispetto delle
normative in materia di privacy.
Gli
investigatori privati che hanno lavorato sul caso possono essere anche chiamati a
deporre in
Tribunale, in quanto
testimoni oculari dei fatti.
Va considerato anche il
vantaggio, in alcuni casi, di poter
evitare un contenzioso, una volta che il datore di lavoro ha ottenuto le
prove dell’illecito dall’
agenzia investigativa, trovando un
accordo stragiudiziale con il
dipendente infedele, evitando così le lungaggini che questo iter solitamente comporta.