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CONTROLLORE FALSIFICA UN VERBALE DI 40 EURO: IL LICENZIAMENTO È UNA SANZIONE PROPORZIONATA?

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CONTROLLORE FALSIFICA UN VERBALE DI 40 EURO: IL LICENZIAMENTO È UNA SANZIONE PROPORZIONATA?

Torniamo a parlare di un argomento molto complesso, al quale la Corte di Cassazione, nelle sue ultime decisioni, ha dato particolare rilevanza, aprendosi a nuove interpretazioni: la proporzionalità tra l'addebito e il licenziamento per giusta causa del lavoratore. Nella sentenza n. 18334/2022 (in allegato) la Cassazione ha fornito delle importanti linee guida sul tema, andando a confermare quanto già deciso in precedenza, come nell’ordinanza n. 17288 del 27 maggio 2022, della quale abbiamo parlato in un nostro articolo consultabile cliccando qui: per valutare la proporzionalità del licenziamento è fondamentale considerare l'effettiva compromissione della fiducia tra dipendente e datore di lavoro. Non è rilevante che il fatto addebitato si possa ricondurre alle disposizioni della contrattazione collettiva o meno.

Soprattutto se, come nel caso di specie, vi è già una scarsa inclinazione del dipendente ad attuare in maniera diligente gli obblighi assunti e ad attenersi ai canoni di correttezza e buona fede.

L’azienda di trasporti AMT, infatti, ha licenziato per giusta causa un controllore che già aveva avuto dei precedenti disciplinari, colpevole, questa volta, di aver redatto un falso verbale di contravvenzione ad una passeggera, utilizzando la copia di un altro verbale che aveva redatto ad un altro passeggero il giorno precedente, alterando così dolosamente dati anagrafici e documenti rilevanti, ed appropriandosi indebitamente della somma di € 40,00 che la passeggera gli aveva consegnato per il pagamento della multa.

L’uomo, presentando ricorso, aveva, tra le altre cose, evidenziato la sproporzione della sanzione disciplinare, dato che il suo era stato un semplice errore, al quale aveva prontamente rimediato una volta resosi conto, versando a favore dell’azienda la somma che aveva trattenuto dalla passeggera. Ma per i giudici il motivo di ricorso è infondato.

In tema di licenziamento per giusta causa, come anticipato, “ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante in tal senso la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza”.

È il giudice che dovrà valutare la proporzionalità della sanzione, tenendo conto della sua gravità, attribuendo rilievo, in particolare, ai seguenti elementi, come da Cassazione n. 2013 del 2012:

  • alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva;
  • all'intensità dell'elemento intenzionale;
  • al grado di affidamento richiesto dalle mansioni;
  • alle precedenti modalità di attuazione del rapporto;
  • alla durata dello stesso;
  • all'assenza di pregresse sanzioni;
  • alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo.

Pertanto, ai fini della valutazione della proporzionalità, è insufficiente che l’illecito commesso dal lavoratore sia inserito nelle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono il licenziamento, poiché questo tipo di sanzione può essere pienamente motivata dal venir meno del rapporto fiduciario tra le parti.

Il datore di lavoro può effettuare delle indagini, nei casi in cui egli abbia il sospetto che i dipendenti commettano degli illeciti, chiedendo l’intervento di una agenzia investigativa autorizzata.

Una delle attività che viene utilizzata spesso per questo tipo di indagine è il Mystery Shopping: gli investigatori privati si fingono semplici clienti, in questo caso dei passeggeri. La tecnica classica, utilizzata in questo tipo di indagine, è quella del cosiddetto Trap purchase, ossia l'acquisto di un bene o di un servizio mirato ad individuare e a raccogliere le prove dell'illecito commesso dal personale.

Gli investigatori privati intervengono anche con delle attività di monitoraggio e pedinamento del dipendente infedele, con delle attività di Web Intelligence (OSINT e SOCMINT) per monitorare il comportamento del dipendente anche online.

Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?

  • Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente infedele;
  • Attività di Mystery Shopping e/o Assunzioni Programmate;
  • Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso dipendente infedele a pubblicare online prove delle sue condotte illecite.

Scarica l'allegato
Sentenza n. 18334 del 2022.pdf


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