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CONTROLLI SUI DIPENDENTI DA PARTE DELLE AGENZIE INVESTIGATIVE PRIVATE.

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CONTROLLI SUI DIPENDENTI DA PARTE DELLE AGENZIE INVESTIGATIVE PRIVATE.
Una recente sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 21621/18, depositata in data 4 settembre 2018) stabilisce che siano leciti i controlli da parte di soggetti terzi rispetto all’azienda, guardie giurate e agenzie investigative private, se limitati agli atti illeciti del lavoratore non riconducili al mero adempimento dell'obbligazione.
Infatti, come indicato nello Statuto Dei Lavoratori (artt. 2 e 3 Statuto dei Lavoratori), spetta al solo datore di lavoro, e alla gerarchia direttiva interna all’azienda, il controllo dei dipendenti per quanto riguarda l’adempimento della prestazione lavorativa. È invece possibile il ricorso a soggetti terzi, come le agenzie investigative private, in caso di illecito o sospetto di illecito da parte di un dipendente.
La sentenza sopra citata ha come protagonista un lavoratore licenziato in tronco per giusta causa in seguito ad un’attività investigativa che ha consentito di verificare che in più occasioni il dipendente avrebbe manomesso il registro delle presenze al fine di occultare le proprie assenze ingiustificate dal lavoro - comportamento tale da violare in modo irrimediabile il vincolo di fiducia con il datore di lavoro e rendere non più proseguibile, neppure temporaneamente, la collaborazione lavorativa.
Il ricorso da parte del dipendente ha trovato accoglimento.
In conclusione il ricorso da parte del datore di lavoro alle agenzie investigative private è lecito se non finalizzato al controllo del mero adempimento delle prestazioni lavorative contrattuali, piuttosto solo ed esclusivamente in presenza di illeciti o di sospetto di illeciti da parte dei dipendenti.
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Corte di Cassazione sentenza 21621_2018.pdf


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