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CONCORRENZA SLEALE PER APPROPRIAZIONE DI PREGI: COME PROVARLA?

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CONCORRENZA SLEALE PER APPROPRIAZIONE DI PREGI: COME PROVARLA?
La Corte di Cassazione, con Ordinanza 19954/21 (in allegato) ha affermato che risponde di concorrenza sleale l’imprenditore che vanta una storia che non gli appartiene direttamente, appropriandosi di meriti e pregi altrui.
Prima di analizzare il caso di specie, è importante sottolineare che molte aziende vittime di concorrenza sleale si rivolgono alle agenzie investigative autorizzate per raccogliere le prove dell’illecito da presentare in sede di giudizio.
È proprio grazie alle indagini condotte dagli investigatori privati che è possibile provare ogni fattispecie di concorrenza sleale, tutelando così i propri diritti.
Gli investigatori procedono con delle attività di OSINT che permettono di risalire alle pubblicazioni online dei contenuti incriminati, come un portfolio clienti sul sito internet del competitor non corrispondente alla realtà, prendendo come esempio il caso esaminato.
Gli investigatori possono archiviare le pagine web di interesse, con degli appositi software, per dimostrare che in una determinata data in quelle pagine vi erano quei contenuti, anche se dovessero essere modificati o cancellati in seguito (come avvenuto nel caso specifico).
Non solo: vengono consultati i database pubblici e le fonti aperte, raccogliendo documenti ed elementi utili attinenti all’indagine.
Per ottenere ulteriori ed incontestabili elementi di prova della concorrenza sleale messa in atto dal competitor, gli investigatori privati procedono con l’identificazione, il monitoraggio ed il pedinamento dei soggetti coinvolti nell’illecito.
Nell’Ordinanza viene accolto il ricorso di una agenzia pubblicitaria nei confronti di una società competitor che, dopo aver assunto un loro ex collaboratore, aveva pubblicato sul proprio sito internet i nomi degli importanti clienti per cui il collaboratore aveva lavorato quando era ancora dipendente dell’agenzia pubblicitaria.
In questo modo la società aveva lasciato intendere che quelli citati fossero suoi clienti, e non nominativi riferiti al passato lavorativo del nuovo collaboratore, quindi clienti dell’agenzia da cui il collaboratore proveniva.
La Corte su questo punto è molto chiara: “La condotta di appropriazione di pregi, contemplata dall’art. 2598, comma 1, n. 2 c.c., è integrata dal vanto operato da un imprenditore circa le caratteristiche della propria impresa, mutuate da quelle di un altro imprenditore, tutte le volte in cui detto vanto abbia l’attitudine di fare indebitamente acquisire al primo meriti non posseduti, realizzando una concorrenza sleale per c.d. agganciamento, quale atto illecito di mero pericolo: tale situazione si verifica allorché un’agenzia pubblicitaria, con la quale pur abbia iniziato a collaborare un soggetto che aveva realizzato campagne pubblicitarie per un’altra impresa, vanti sul proprio sito internet il carnet di clienti di quest’ultima, lasciando intendere di avere curato essa stessa le precedenti campagne pubblicitarie”.
Se in prima istanza la Corte d’Appello aveva escluso che la condotta contestata integrasse un atto di concorrenza sleale, considerando l’utilizzo dei nominativi dei clienti un semplice modo per storicizzare gli obiettivi raggiunti dall’azienda (in virtù della nuova collaborazione con il professionista nel settore), per la Cassazione non è così: si tratta a tutti gli effetti di concorrenza sleale.
La condotta tipica di concorrenza sleale per appropriazione di pregi ricorre, infatti, quando un imprenditore “in forme pubblicitarie e equivalenti, attribuisce ai propri prodotti o alla propria impresa pregi (…) non posseduti, ma appartenenti a prodotti o all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori”.

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Ordinanza 19954.pdf


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