In questo ultimo anno sono
aumentati i casi di
concorrenza sleale, messi in atto da
dipendenti e
soci, in cui è stato richiesto l’intervento delle
agenzie investigative autorizzate a fornire alle Società interessate le
prove legali dell’
illecito per poter
procedere in giudizio.
Se è infatti lecito attirare a sé la clientela, non è lecito farlo con mezzi
ingannevoli.
Una recente
sentenza del 17 febbraio 2021, del
Tribunale di Genova, ha identificato una ulteriore
fattispecie atipica di
concorrenza sleale, che coinvolge delle società della stessa rete di distribuzione. Nello specifico si tratta addirittura di due società entrambe socie della
Grossisti riuniti elettrodomestici Spa (Gre), licenziataria del marchio
Trony, concesso in sublicenza ai soci.
Il socio che ha agito in giudizio ha contestato alle due società il fatto che
sfruttassero le
informazioni riservate sui prezzi d’acquisto e promozionali dei prodotti, definiti da Gre in accordo con i soci,
anticipando la
vendita dei prodotti in promozione a
migliori condizioni di mercato,
compromettendo così l’intera
campagna promozionale, e
danneggiando gli altri
soci, compresa la società che ha agito in giudizio.
Secondo il Tribunale di Genova, infatti, una volta definite
modalità e
tempistiche sul lancio dei prodotti e delle promozioni, da tutti i soci, gli stessi hanno il
dovere di
attenersi alle
linee unitarie di vendita e promozione così come concordato insieme. In caso contrario,
decade l’
intento comune, danneggiando i soci che si attengono alle linee guida e favorendo chi invece arbitrariamente anticipa la vendita.
La
condotta delle società chiamate in giudizio, quindi, è
contraria, secondo il Tribunale, ai
principi di
correttezza professionale ed è da ritenersi
illecita, ai sensi dell’
art. 2598 n.3 del Codice civile.
Costituisce infatti atto di
concorrenza sleale, che rientra in quelle
fattispecie atipiche che nascono spesso da casi “inediti” o comunque inconsueti.
Ricordiamo ad esempio il caso di una compagnia aerea, condannata per aver
minacciato pubblicamente di non imbarcare tutti i passeggeri che avessero acquistato il loro titolo di viaggio da agenzie online, allo scopo di “
costringere” i viaggiatori a rivolgersi ai canali di vendita della compagnia (
Tribunale di Milano, 4 giugno 2013).
O ancora, il caso di un imprenditore che
distribuiva materiale pubblicitario relativo a servizi e prodotti nuziali in prossimità degli ingressi ad una manifestazione fieristica di un
competitor, dedicata allo stesso settore, compiendo così un
illecito, come riconosciuto in Tribunale (
Tribunale di Roma, 11 gennaio 2012).
All’interno della nostra “
Guida pratica alla risoluzione dei casi di infedeltà aziendale”, scaricabile gratuitamente cliccando
qui, vengono riportate altre
fattispecie di
concorrenza sleale, come la
contraffazione ed il
furto dati a vantaggio di un competitor.