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CONCORRENZA SLEALE DEL SOCIO: COME COMPORTARSI?

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CONCORRENZA SLEALE DEL SOCIO: COME COMPORTARSI?
La prima azione che un’azienda o una persona fisica e/o giuridica vittima di concorrenza sleale compie per tutelarsi è quella di rivolgersi ad una agenzia investigativa autorizzata, per procurarsi quanto prima le prove legali dell’atto subìto. Gli investigatori privati intervengono con specifiche indagini, utilizzando anche tecniche OSINT per raccogliere prove sia dagli ambienti fisici che da quelli virtuali nei quali l’illecito si consuma e prende forma.
La concorrenza sleale è messa in atto non solo da competitor o da soggetti esterni all’azienda, ma anche dagli stessi dipendenti e dai soci.

In particolare, la concorrenza sleale messa in atto dai soci è, negli ultimi anni, sempre più frequente.
L’articolo 2301 del Codice Civile stabilisce che: “Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente (…)”.
Tale divieto ha lo scopo di tutelare la società dai danni causati dal comportamento illecito del socio, che per la sua posizione è nella maggior parte dei casi a completa conoscenza di informazioni riservate, dati sensibili, know-how, brevetti, parco clienti etc della società di cui fa parte.

I più frequenti casi di concorrenza sleale messi in atto dai soci sono:
  • sviamento della clientela: avendo accesso ad elenchi e contatti della propria società, il socio infedele potrà trasferire le informazioni a vantaggio di una nuova attività da egli instaurata o a dei competitor con i quali vuole fare affari;
  • storno dipendenti: il socio è in grado di individuare, all’interno della società di cui fa parte, le figure più qualificate e più valide, cercando di assicurarsi le loro prestazioni lavorative per altre società o per propri interessi;
  • atti confusori: il socio che intende uscire da una società per entrare in un’altra o costituirne una, spesso può appropriarsi indebitamente dei pregi della società da cui proviene e adottare un comportamento confusorio con i suoi prodotti e attività.
In questi casi lo scopo degli investigatori privati è quello di dimostrare la violazione, su incarico della società che sospetta l’illecito, e che ha necessità di procurarsi le prove legali per chiedere l’esclusione del socio dalla società e/o il risarcimento dei danni subiti (perdita clienti, calo fatturato etc.).
Le attività di monitoraggio e di pedinamento, unite alle tecniche di web intelligence, permettono di documentare la condotta del socio, le relazioni che intesse con i competitor, ad esempio frequentando costantemente la sede dell’altra azienda, o con collaboratori e clienti della società di provenienza, con lo scopo di stornarli.
La web intelligence è di grande supporto soprattutto per dimostrare gli atti confusori, come l’utilizzo di nomi o prodotti molto simili a quelli della società di provenienza, fornendo anche prove raccolte dalle fonti aperte online, oltre alle foto ed i video prodotti direttamente dagli investigatori, anche tramite il cosiddetto Trap purchase, ossia l'acquisto di un bene o di un servizio mirato ad individuare e a raccogliere le prove dell'illecito commesso dal concorrente.
È bene, infine, specificare, che il succitato art. 2301 non riguarda, ad esempio, le S.r.l (Società con Responsabilità Limitata). Per queste ultime è buona norma tutelarsi dagli atti di concorrenza sleale inserendo delle clausole nell’atto costitutivo, con possibilità di esclusione del socio se dovesse dimostrarsi infedele, e/o stipulando un patto di non concorrenza, per stabilire anticipatamente le modalità di collaborazione ed i limiti e possibilità che ne derivano. La legge, in ogni caso, tutela le vittime di concorrenza sleale come da art. 2598 del Codice Civile.


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