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COMUNE DI FERRARA: VA AL MERCATO INVECE DI LAVORARE. LICENZIATA STORICA DIPENDENTE PUBBLICA.

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COMUNE DI FERRARA: VA AL MERCATO INVECE DI LAVORARE. LICENZIATA STORICA DIPENDENTE PUBBLICA.

Come abbiamo visto in un nostro recente articolo consultabile cliccando qui, anche i dipendenti storici ed i dipendenti pubblici, così come i privati, quando commettono degli illeciti possono essere licenziati.

Si tende a pensare che chi da anni lavora per una azienda è certamente più affidabile di un nuovo arrivato, ma non è sempre così. Chiunque assuma una condotta sufficiente a ledere irrimediabilmente il vincolo di fiducia con il datore di lavoro può essere legittimamente licenziato per giusta causa, al di là degli anni di lavoro svolti.

È quanto successo ad una dipendente pubblica del Comune di Ferrara, da più di trent’anni negli uffici comunali, che il lunedì mattina, in orario lavorativo, aveva l’abitudine di timbrare il cartellino per attestare falsamente la sua presenza in servizio, per poi uscire recandosi al mercato.

Una volta scoperta, la donna è stata licenziata senza preavviso. Le sono stati addebitati almeno tre episodi consecutivi, che non hanno lasciato scampo a giustificazioni o fraintendimenti: si trattava di assenteismo a tutti gli effetti. A nulla sono valse, infatti, le motivazioni della donna, che secondo gli organi competenti “sono del tutto inidonee a offrire una giustificazione rispetto alle condotto addebitate, in quanto confermano la materialità dei fatti contestati”. La dipendente ha affermato, infatti, che era uscita dall’ufficio per delle commissioni inerenti il suo lavoro, e che per svolgerle era dovuta passare dal mercato, e che se proprio vi era un responsabile, era chi ha autorizzato la sua uscita dal Comune.

I sospetti erano sorti a seguito di alcune segnalazioni, probabilmente da parte dei colleghi, che erano giunte ai vertici, indicando date e abitudini, scritte nere su bianco, su delle lettere stampate e consegnate in maniera anonima.

La donna è stata accusata di “reiterata violazione” delle regole che “che incombono su un dipendente pubblico”, violazione che riguardava “la sussistenza del fatto materiale di falsa attestazione della presenza in servizio, che è di per sé confermativo del valore disciplinare della condotta, cui la legge fa discendere conseguenze gravissime”.

Una condottaidonea ad indurre in errore il datore di lavoro, sicché anche l’allontanamento dall’ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale” (Cass. n. 17367/2016 e n. 25750/2016).

Come riportato nella stessa lettera di licenziamento, la condotta della donna non poteva non avere delle conseguenze anche “sotto il profilo dell’immagine del Comune”.

La donna, oltre ad essere stata licenziata, potrebbe essere anche accusata, con molta probabilità, del reato di falsa attestazione, con conseguente restituzione del corrispettivo delle ore non lavorate percepito in maniera illecita (art. 55 quinquies D.Lgs. n. 165/2001 TUPI).

La Pubblica Amministrazione si può avvalere delle agenzie investigative autorizzate per provare l’infedeltà dei dipendenti pubblici, come più volte confermato dalla giurisprudenza in materia.
I motivi più frequenti per i quali un ente pubblico si rivolge agli investigatori privati, per ottenere prove valide legalmente degli illeciti dei dipendenti, sono:

  • La falsa attestazione della presenza in servizio (es. false timbrature dei cartellini);
  • Le assenze ingiustificate;
  • La mancata ripresa dell’attività lavorativa a seguito dell’assenza ingiustificata;
  • L’assenza per falsa malattia;
  • La concorrenza sleale in ogni sua fattispecie.

Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?

  • Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente in malattia;
  • Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso dipendente a pubblicare online prove delle sue condotte incompatibili con il suo stato di salute.


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