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COMPAGNI DI TRUFFA.

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COMPAGNI DI TRUFFA. Una recentissima sentenza (Cass. Sent. N. 5777/2016 del 23.03.2016) contribuisce a fare chiarezza sul tema tanto discusso dell’assenteismo.

Il caso in questione vede come famigerato protagonista un lavoratore di una cooperativa agricola che, complice del collega assente, gli timbra il cartellino.

Per entrambi è stato deciso il licenziamento disciplinare in tronco, senza appunto preavviso, e per giusta causa.
A nulla è valso poi il tentativo della difesa di appellarsi al fatto che il contratto collettivo non contempli tale comportamento tra le ipotesi passibili della massima sanzione considerato che in tema di licenziamento, la Legge prevede la nozione di “giusta causa di licenziamento”.

A ciò poi si aggiunge la gravità dell’illecito commesso. Infatti agendo in questo modo, oltre a compromettere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, si integra il reato di truffa.

“Art. 640 c. p. Truffa: Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto danno. […] Si tratta della principale figura di delitto contro il patrimonio compiuto mediante frode.”

Quindi si deve parlare di una frode vera e propria, atta a incidere sul sistema dei controlli necessari a monitorare le presenze del personale, e lesiva del patrimonio aziendale.
Ipotesi come quella descritta sono all’ordine del giorno soprattutto all’intero di strutture pubbliche dove la verifica sui dipendenti è sempre meno agevole.

Tuttavia, a seguito dell’approvazione dei decreti attuativi della Pubblica Amministrazione, i dirigenti saranno obbligati a vigilare sui dipendenti e denunciare eventuali illeciti.


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