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CHIARITO IL CONCETTO DI “RELAZIONE STABILE” PER LA REVOCA DELL’ASSEGNO DIVORZILE

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CHIARITO IL CONCETTO DI “RELAZIONE STABILE” PER LA REVOCA DELL’ASSEGNO DIVORZILE
L’Ordinanza n. 12335 del 10 maggio 2021 della Corte di Cassazione, in allegato, riguardante un caso di separazione tra coniugi, fa chiarezza sul concetto di “relazione stabile” che, se dimostrata, può portare alla revoca dell’assegno divorzile.
Per dimostrare una convivenza stabile, o cosiddetta more uxorio, è importante rivolgersi ad una agenzia investigativa autorizzata, perché, come vedremo, è proprio provando la continuità della relazione che si determina, ovviamente, la stabilità.
Quindi le prove raccolte dagli investigatori privati, tramite attività di pedinamento e di monitoraggio, unite a delle indagini OSINT, in un arco di tempo sufficiente a dimostrare una relazione abitudinaria, sono fondamentali per il coniuge obbligato a versare l’assegno, per permettergli di chiederne la soppressione.
Nel caso esaminato nell’Ordinanza, la revoca dell’assegno riconosciuto ad una donna in fase di divorzio, è stata determinata dalla relazione stabile instaurata con un altro uomo, dimostrata dalla garanzia fideiussoria che egli aveva prestato in riferimento al canone locatizio dell’abitazione della donna.
La donna è ricorsa in Cassazione, lamentando che, sebbene l’uomo avesse prestato garanzia fideiussoria per suo conto, lei aveva dichiarato testualmente: “Io mi frequento con una persona, ma non ho alcuna convivenza stabile”. Tale dichiarazione, secondo la donna, era stata invece interpretata dalla Corte come una confessione dell’esistenza della convivenza.
Inoltre la donna ha accusato la Corte di non aver accertato i caratteri della continuità e della progettualità della nuova relazione, necessari, come abbiamo visto, a definire la convivenza more uxorio. Infine, sempre secondo la donna, se anche fosse provata la convivenza, non sarebbe sufficiente ad eliminare ogni connessione con il tenore ed il modello di vita da lei vissuti durante il matrimonio, e per i quali le era stato riconosciuto l’assegno.

La Cassazione ha però ritenuto inammissibile il ricorso, chiarendo in tre punti chiave la nozione di “relazione stabile”, al fine di revocare l’assegno divorzile:
1.    come è stato più volte affermato, l’instaurazione di una nuova famiglia, anche se di fatto, comporta la rescissione di ogni connessione con il tenore ed il modello di vita che hanno caratterizzato il precedente matrimonio, facendo venire meno ogni presupposto che giustifichi la sussistenza dell’assegno divorzile, escludendone il diritto del beneficiario;
2.    per il coniuge obbligato, ai fini della revoca dell’assegno, sarà sufficiente dimostrare la nuova relazione stabile dell’ex, perché questa prova integra una presunzione idonea a ritenere che si tratti di una famiglia di fatto. Il coniuge beneficiario, dal canto suo, avrà l’onere di provare che la convivenza in essere in realtà non integra la formazione di una famiglia;
3.    la Corte, partendo dal presupposto che “l’esistenza, per la parte richiedente, di una relazione stabile con un terzo, assimilabile all’unione coniugale, conduce a negare l’assegno”, ha ricavato la prova della stabilità dagli elementi indiziari della garanzia fideiussoria e della relazione ammessa dalla donna.
Proprio in base a tutti questi motivi, per ridurre al massimo la contestazione, è bene che il coniuge obbligato si procuri, come detto in precedenza, prove valide ed inconfutabili della stabilità della relazione, considerando oltretutto che gli investigatori privati possono essere chiamati a testimoniare in Tribunale, in quanto persone informate dei fatti, che hanno visto con i loro occhi e documentato in dossier, in foto ed in video.

Scarica l'allegato
Ordinanza 12335.pdf


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