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CHI SPACCIA ANCHE FUORI L'AZIENDA VIENE LICENZIATO.

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CHI SPACCIA ANCHE FUORI L'AZIENDA VIENE LICENZIATO. Non ha importanza se lo spaccio di sostanze stupefacenti avviene fuori dall'azienda, il dipendente può essere licenziato anche per la condotta extralavorativa.
La Cassazione con l'ordinanza n. 4804/2019 ha stabilito che è legittimo per un datore di lavoro licenziare in tronco un dipendente che spacci stupefacenti, a prescindere se siano stati introdotti all'interno dell'azienda. Il licenziamento è dovuto alla condotta del lavoratore che, oltre ad avere un rilievo penale, fa venir meno il rapporto di fiducia tra datore e lavoratore.
In particolare, la Corte ha precisato "per valutare la rilevanza nell'ambito del rapporto di lavoro della condotta di chi si dedichi allo spaccio di sostanze psicotrope, debba aversi riguardo non necessariamente all'eventuale danno arrecato all'azienda, quanto al disvalore della condotta in sé".
Pertanto, il licenziamento viene confermato considerato che, la detenzione e spaccio di elevate quantità di sostanze stupefacenti rientra nelle condotte che giustificano il licenziamento per giusta causa.
Quanto stabilito dalla Corte in merito alla attività extra-lavorativa conferma, ancora una volta, la legittimità del datore di lavoro di poter procedere, anche mediante terzi, al controllo del lavoratore al di fuori dei locali aziendali per verificare condotte illecite e penalmente rilevanti.
fonte: Sole 24 ore


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