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ASSENZA PER MALATTIA E ALTRA ATTIVITÀ LAVORATIVA: COSA SI RISCHIA?

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ASSENZA PER MALATTIA E ALTRA ATTIVITÀ LAVORATIVA: COSA SI RISCHIA?

Il Tribunale di Foggia, con l’ordinanza del 16.12.2022 (in allegato), afferma che lo svolgimento di un’altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il licenziamento solo nell’ipotesi in cui tale attività esterna, prestata o meno a titolo oneroso, sia sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia.

Nel caso in esame, il dipendente è stato licenziato perché, durante i giorni di assenza per malattia dovuta a febbre e problemi gastrointestinali, aveva svolto attività lavorativa presso un pub di proprietà dello zio della moglie.

A seguito dell’impugnazione del provvedimento, da parte del dipendente, il Tribunale di Foggia rileva, preliminarmente, che le informazioni sul lavoratore raccolte dal datore mediante il ricorso ad accertamenti investigativi non risultano in contrasto con gli artt. 5 e 8 St. Lav. qualora abbiano ad oggetto fatti rilevanti al fine di valutare l’attitudine professionale del dipendente, nella cui sfera può farsi rientrare anche la condizione di malattia o di inidoneità fisica. In questi casi, infatti, si verifica una violazione dei doveri di fedeltà, buona fede e correttezza inerenti al rapporto di lavoro subordinato, e viene meno il legame di fiducia intercorrente con il datore di lavoro.

Detto ciò, per la sentenza, non sussiste per il lavoratore assente per malattia un divieto assoluto di prestare, durante la sua assenza, un’attività lavorativa in favore di terzi, purché questa non evidenzi una simulazione di infermità ovvero non comporti una violazione del divieto di concorrenza od ancora non comprometta la guarigione del dipendente.

Secondo il Giudice, dunque, è possibile licenziare il lavoratore che presti un’altra attività durante la malattia solo nel caso in cui si provi che lo stesso abbia agito fraudolentemente in danno del datore simulando la malattia per assentarsi in modo da poter espletare un lavoro diverso, ovvero abbia lavorato durante l’assenza con imprese concorrenti oppure abbia compromesso o ritardato la propria guarigione strumentalizzando così il suo diritto al riposo per trarne un reddito ulteriore.

Su tali basi - non ritenendo la malattia denunciata dal lavoratore (cioè febbre e vomito) compatibile con l’attività di cameriere presso un pub - il Tribunale di Foggia rigetta il ricorso dallo stesso presentato e dichiara legittimo l’impugnato licenziamento.

In casi come questi, è fondamentale per le aziende intervenire immediatamente per verificare la condotta dei dipendenti qualora vi sia il sospetto che stiano agendo in maniera illecita e/o infedele.

È in capo al datore di lavoro, infatti, l’onere della prova, e bisogna dimostrare che la condotta del dipendente ha leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro. Molti dirigenti si rivolgono alle agenzie investigative autorizzate per procurarsi le prove degli illeciti messi in atto dai dipendenti infedeli da presentare in sede di giudizio, se necessario.

Gli investigatori privati raccolgono le prove della condotta illecita del dipendente attraverso delle attività di pedinamento e di monitoraggio, coadiuvate da attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per raccogliere informazioni anche dalla rete e dai social network.

Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?

  • Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente;
  • Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;
  • Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.

Scarica l'allegato
Trib._Foggia-ord.-16-12-2022.pdf


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