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ASSENZA DALLA VISITA FISCALE: COSA SUCCEDE?

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ASSENZA DALLA VISITA FISCALE: COSA SUCCEDE?
Il lavoratore che si assenta dal lavoro per malattia è tenuto a rispettare gli orari di reperibilità per la visita fiscale. Ci si può assentare solo per motivi urgenti e gravi, quando cioè la presenza del lavoratore in un altro luogo sia indifferibile e solo con previa comunicazione dell’allontanamento dalla propria abitazione.
Cosa succede nel caso in cui il lavoratore risulti assente dall’indirizzo di reperibilità all’arrivo del medico?
Il medico comunica l’assenza del lavoratore dalla propria abitazione all'istituto di previdenza, che a sua volta la comunica al datore di lavoro. Viene poi rilasciato un invito a presentarsi ad una visita di controllo ambulatoriale il giorno successivo. Il lavoratore inoltre perde ogni trattamento economico per i primi dieci giorni di malattia. Se il lavoratore non si reca a tale visita ambulatoriale viene avvisato il datore di lavoro e il dipendente ha dieci giorni di tempo per fornire le proprie giustificazioni. Inoltre, subisce, oltre alla precedente sanzione, la riduzione del 50% del trattamento economico per il periodo restante. L’assenza a una terza visita di controllo provoca l’interruzione dell’indennità di previdenza fino al termine della malattia e può costituire illecito disciplinare sanzionabile anche con il licenziamento.
In caso di emergenza e impossibilità di comunicazione al datore di lavoro o all'ente è necessario fornire successivamente i documenti giustificativi che provino l’urgenza, l’indifferibilità è l’impossibilità di inviare la comunicazione all’ente.
Con l’ordinanza del 1° ottobre 2019, n. 24492 la Cassazione definisce i motivi di urgenza rigettando il ricorso di una lavoratrice, assente per malattia, licenziata in seguito all’assenza dalla visita fiscale poiché si era allontanata da casa per portare il figlio in ospedale. La donna ha portato il bambino al pronto soccorso durante la notte per un malore. Il bambino è stato dimesso poco dopo, con un appuntamento per una visita di controllo nel corso della mattinata successiva. La donna ha quindi accompagnato il figlio a tale visita di controllo, assentandosi da casa durante l’orario di reperibilità. La cassazione ha ritenuto che tale visita di controllo “non aveva alcuna caratteristica dell’urgenza; non era stata neppure allegata l’assenza di altri congiunti disponibili ad assistere il figlio minore; in ogni caso, la situazione non precludeva la possibilità di una previa comunicazione dell’assenza al datore di lavoro.”.
Il ricorso della lavoratrice dunque è stato rigettato e la donna è stata licenziata.
Oltre alla visita fiscale, un’arma nelle mani del datore di lavoro per combattere i dipendenti che abusano dei permessi per malattia è il ricorso ad un’agenzia investigativa. Attraverso pedinamenti e appostamenti nel pieno rispetto delle norme sulla privacy e dello Statuto dei Lavoratori, è possibile verificare non solo l’effettivo stato di malattia ma anche che il lavoratore non svolga attività in grado di ritardare la guarigione e dunque il rientro al lavoro. L’indagine svolta sarà riepilogata in una relazione valida in giudizio e cristallizzata attraverso video e foto.


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