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ASSENTE PER MALATTIA SVOLGE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI CON IL SUO STATO: LICENZIATO

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ASSENTE PER MALATTIA SVOLGE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI CON IL SUO STATO: LICENZIATO
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con l’Ordinanza n. 26709 del 1 ottobre 2021 (in allegato) conferma la legittimità del licenziamento per il dipendente che svolge attività incompatibili con lo stato di malattia da egli dichiarato.
Per effettuare dei controlli sui dipendenti in malattia, lì dove vi sia il sospetto che stiano adottando una condotta incompatibile con il loro stato di salute, le aziende si rivolgono alle agenzie investigative autorizzate, che effettuano delle indagini non sugli aspetti sanitari (preclusi dall’articolo 5 dello Statuto dei lavoratori) ma sulle condotte extra-lavorative che attestano l’insussistenza della malattia o dello stato di incapacità lavorativa, o che possono causare il ritardo della guarigione e del rientro al lavoro.
Gli investigatori privati effettuano delle attività di pedinamento e di monitoraggio del dipendente in malattia e delle attività di Web Intelligence, OSINT e SOCMINT per raccogliere dal web elementi che dimostrino i comportamenti incompatibili, come pubblicazioni dello stesso dipendente sui suoi account social mentre pratica delle attività del tutto inidonee alla sua condizione.
Gli investigatori raccolgono le prove dell’illecito all’interno del dossier investigativo, che potrà essere utilizzato dal datore di lavoro in sede di giudizio, per la tutela dei propri diritti in un eventuale contenzioso, potendo contare, se necessario, anche sulla testimonianza dell’investigatore privato intervenuto sul caso, o per raggiungere degli accordi stragiudiziali con i dipendenti e/o con le altre figure coinvolte.
Nel caso di specie, nell’ordinanza viene respinto il ricorso di un lavoratore licenziato perché nel 2016, mentre era assente per una lombosciatalgia acuta, era stato fotografato nell’azione di sollevare dei sacchi di terriccio.
Secondo la Corte d’appello di Bologna prima e della Cassazione poi, lo svolgimento di tale attività giustificava il licenziamento intimato al lavoratore dal datore di lavoro, in virtù della violazione dei doveri di correttezza e buona fede e degli obblighi di diligenza e fedeltà derivanti dal contratto lavorativo.
Tale attività esterna, inoltre, ha fatto emergere l’insussistenza della malattia, simulata, dunque, in maniera fraudolenta, e si è comunque dimostrata idonea a pregiudicare o ritardare la guarigione ed il rientro in servizio del lavoratore.
Il lavoratore aveva presentato ricorso in Cassazione, respinto in questa ordinanza, lamentando, tra i vari motivi, il fatto che l’aver sollevato dei sacchi di terriccio costituiva una mera incombenza di vita quotidiana, e non rappresentava, a suo dire, una giusta causa di licenziamento. Ma come anticipato, il motivo è stato ritenuto infondato.
Altro motivo di doglianza presentato dal dipendente e respinto era legato alla violazione dell’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, ma come ribadito dall’ordinanza, la “Corte in numerose occasioni ha avuto modo di argomentare che le disposizioni del citato art.5, sul divieto di accertamenti del datore di lavoro circa la infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non ostano a che le risultanze delle certificazioni mediche prodotte dal lavoratore, e in genere degli accertamenti di carattere sanitario, possano essere contestate anche valorizzando ogni circostanza di fatto - pur non risultante da un accertamento sanitario - atta a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa, e quindi a giustificare l'assenza, quale in particolare lo svolgimento da parte del lavoratore di un'altra attività lavorativa; analogamente è stata ritenuta la deducibilità dello svolgimento dell'attività lavorativa durante l'assenza per malattia quale illecito disciplinare sotto il profilo dell'eventuale violazione del dovere del lavoratore di non pregiudicare la guarigione o la sua tempestività”.
I controlli difensivi, per mezzo di agenzia investigativa autorizzata, infatti, sono legittimi anche senza che l’azienda che li richiede debba necessariamente procedere con gli adempimenti amministrativo/sindacali previsti dallo Statuto dei Lavoratori, perché mirano a preservare il patrimonio aziendale.

Scarica l'allegato
Ordinanza 26709.pdf


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