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ASSEGNO DIVORZILE: CONTA IL PATRIMONIO DELLA FAMIGLIA D’ORIGINE?

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ASSEGNO DIVORZILE: CONTA IL PATRIMONIO DELLA FAMIGLIA D’ORIGINE?

Un’interessante Ordinanza della Cassazione, la n. 6105 del 24 febbraio 2022 (in allegato) chiarisce un principio spesso discusso in tema di determinazione dell’assegno divorzile, ossia la rilevanza dei contributi economici ricevuti a titolo di liberalità dal coniuge obbligato dai propri genitori o da terzi dopo la separazione.

Secondo la Cassazione, tali contributi temporanei sono irrilevanti ai fini della determinazione dell’assegno, poiché il carattere di liberalità esclude che possano considerarsi integrazioni del reddito ai sensi dell’art. 156 secondo comma del Codice Civile.

Lo stesso discorso vale per il coniuge beneficiario dell’assegno.

Come testualmente riportato nell’ordinanza, infatti, “ai fini della determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, deve essere esclusa la rilevanza dell'entità dei patrimoni delle famiglie di appartenenza ovvero del loro apporto economico ai coniugi, in quanto trattasi di ulteriore criterio non previsto dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970”.

Nel caso di specie, i contributi economici messi in discussione riguardavano 1800€ mensili che il padre del coniuge obbligato versava a suo favore per un immobile di cui era usufruttuario temporaneamente.

Il coniuge obbligato ha lamentato, in giudizio, che tale importo mensile fosse stato considerato per la determinazione della sua condizione economica-patrimoniale, nonostante il padre avesse sottoscritto un documento nel quale confermava la provvisorietà del contributo.

Il ricorso dell’uomo è stato accolto, con le motivazioni di cui sopra.

La Cassazione ribadisce che prerequisito fondamentale per la determinazione dell’assegno divorzile e della sua misura è la valutazione della sperequazione della situazione economica personale degli ex coniugi.

Per ottenere un quadro realistico dell’attuale situazione economica del coniuge è importante rivolgersi ad una agenzia investigativa autorizzata.

In questi casi gli investigatori privati intervengono con delle indagini patrimoniali e con delle indagini sul reale tenore di vita dell’ex coniuge.

La ricerca degli elementi di prova avviene sia grazie a delle attività di monitoraggio e di pedinamento, producendo foto e video relativi alla condotta dell’ex coniuge, sia tramite la consultazione di database su fonti aperte e chiuse ed attività di OSINT e SOCMINT.

Ricordiamo, infine, che le ipotesi che possono portare alla rideterminazione dell’assegno di mantenimento o divorzile e che possono essere dimostrate grazie all’intervento di una agenzia investigativa autorizzata sono:

  • L’ex coniuge percepisce un reddito non dichiarato, come nei casi di chi presta lavoro in nero;
  • L’ex coniuge ha intrapreso una nuova relazione more uxorio;
  • L’ex coniuge ha dichiarato, in fase di divorzio, un reddito diverso da quello effettivo.

Una volta raccolti gli elementi utili all’indagine, gli investigatori redigono un dossier dettagliato che l’ex coniuge può produrre in giudizio per chiedere la rideterminazione dell’assegno di mantenimento o divorzile.

Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?

  • Attività di monitoraggio e di pedinamento dell’ex coniuge;
  • Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;
  • Indagini patrimoniali;
  • Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.

Scarica l'allegato
Ordinanza n. 6105 del 2022.pdf


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