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ASSEGNO DI MANTENIMENTO: REVOCA E MODIFICHE.

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ASSEGNO DI MANTENIMENTO: REVOCA E MODIFICHE.
La Legge stabilisce che sia possibile revocare o modificare i provvedimenti emessi in sede di separazione, giudiziale o consensuale che sia, e relativi all’assegno di mantenimento.
Ciò è possibile solo ed esclusivamente in presenza di giustificati motivi.
Questi possono riguardare sia gli ex-coniugi, sia la prole: mutate condizioni economiche per un aumento o una diminuzione dello stipendio, per gli obblighi derivanti dalla creazione di un nuovo nucleo familiare; figli che hanno nuove esigenze di spesa o che raggiungono l’indipendenza economica.
Per fare in modo che si revochi o modifichi quanto deciso in merito all’assegno di mantenimento si possono percorrere due vie:
- la negoziazione assistita, basata su un accordo tra i coniugi;
- il ricorso ai sensi dell’art. 710 c.p.c. [“Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione”].
In entrambi i casi si può rivelare prezioso e decisivo l’ausilio fornito da FIRSTNet, agenzia investigativa di lunga esperienza e riconosciuta professionalità.
Infatti attraverso un’indagine patrimoniale, supportata da attività di monitoraggio volte a verificare se l’ex-coniuge conviva con un altro partner – fatto che di per sé gli precluderebbe la possibilità di ricevere l’assegno di mantenimento, si svelerà la sua reale disponibilità economica e si raccoglieranno prove da poter usare in giudizio.
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