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ASSEGNO DI MANTENIMENTO: È L’OBBLIGATO A DOVERSI PROCURARE LE PROVE DELLE CIRCOSTANZE IMPEDITIVE – L’ORDINANZA

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ASSEGNO DI MANTENIMENTO: È L’OBBLIGATO A DOVERSI PROCURARE LE PROVE DELLE CIRCOSTANZE IMPEDITIVE – L’ORDINANZA
L’Ordinanza n. 12329/2021 della Corte di Cassazione (in allegato) conferma di fatto l’importanza delle indagini patrimoniali, messe in atto dalle agenzie investigative autorizzate, per la determinazione e revisione dell’assegno di mantenimento o divorzile. Questo perché è il coniuge obbligato a versare l’assegno, secondo la Cassazione, a doversi procurare le prove delle circostanze contrarie alla sua sussistenza. Per farlo può rivolgersi agli investigatori privati, che, dopo aver effettuato le dovute indagini, consegneranno al richiedente una relazione investigativa con le informazioni relative a:
•    patrimonio (beni immobili, mobili, azioni, partecipazioni, conti correnti, etc);
•    reale posizione lavorativa (ad esempio eventuali attività in nero);
•    eventuali nuove convivenze more uxorio;
•    effettivo tenore di vita dell’ex coniuge.
Tutte le prove possono essere prodotte in sede di giudizio.
Nel caso specifico, il Tribunale di Rovereto, pronunciando la separazione tra i due coniugi, aveva respinto la domanda di addebito proposta dal marito, ed anche la richiesta dell’assegno di mantenimento della moglie. L’uomo avrebbe dovuto solo versare degli assegni di mantenimento a favore dei figli non ancora autosufficienti. La donna, appellandosi alla Corte di Trento, ha in seguito ottenuto l’assegno di mantenimento di 200 euro mensili. Secondo la Corte, infatti, nella comparazione dei redditi degli ex coniugi, non era imputabile alla donna l’incapacità di ottenere un contratto full-time che migliorasse l’attuale contratto part-time, o di non aver tenuto conto di offerte lavorative migliori.
Se fossero sussistite queste circostanze, in ogni caso, o altre di pari portata, sarebbero dovute essere provate dal marito.
L’uomo ricorre in Cassazione, che però ritiene inammissibile il ricorso. Secondo i giudici, infatti, la separazione personale prevede la permanenza del vincolo coniugale, perché non vi è la cessazione o lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Quindi l’assegno di mantenimento, come da art. 156 c.c., va rapportato ai redditi adeguati necessari a mantenere il tenore di vita del quale il coniuge beneficiario godeva in costanza di matrimonio. Ovviamente solo in assenza di addebito a quest’ultimo attribuito.
La separazione prevede solo la sospensione degli obblighi di fedeltà, convivenza e collaborazione, e non del dovere dell’assistenza materiale.
È ovvio che la prova dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento spetta al coniuge che lo chiede (Cassazione, sentenza n. 6886 del 20/03/2018), ma se i requisiti sussistono, è il coniuge che contesta l’assegno a dover produrre gli elementi di prova contrari a quei requisiti, da presentare nel ricorso.
Nella vicenda trattata nell’Ordinanza, la Corte ha accertato il fatto che la donna non era riuscita ad ottenere una migliore retribuzione anche a causa della sua età e della sua formazione “obsoleta”.
L’uomo, quindi, non è riuscito a dimostrare le condizioni contrarie all’assegno di mantenimento, ed è stato obbligato a continuare a versare il contributo economico a favore della moglie.

Scarica l'allegato
Ordinanza 12329.pdf


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