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ASSEGNO DI MANTENIMENTO, ALIMENTI E ASSEGNO DIVORZILE.

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ASSEGNO DI MANTENIMENTO, ALIMENTI E ASSEGNO DIVORZILE. Spesso si sente comunemente parlare di assegno di mantenimento, ma esattamente a che cosa ci si riferisce?
Anzitutto è opportuno distinguere tra assegno di mantenimento vero e proprio e assegno divorzile.

L’assegno di mantenimento si ha quando, in caso di separazione legale, il giudice impone al coniuge che gode di una condizione economica migliore, qualora ne abbia effettivamente la possibilità, di contribuire al mantenimento dell’altro, privo di redditi propri che gli consentano un tenore di vita pari a quello che aveva durante il matrimonio. Presupposto fondamentale però è che al coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento non sia addebitabile la separazione.
L’assegno di mantenimento ha dunque una funzione assistenziale, al fine appunto di garantire al coniuge economicamente più debole lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio.
Esso non va pertanto confuso con gli alimenti, che devono essere corrisposti obbligatoriamente a favore del coniuge che, a seguito della separazione, si trovi in una condizione di indigenza.
Così, se gli alimenti garantiscono all’altro coniuge il minimo indispensabile per la sopravvivenza, l’assegno di mantenimento va oltre e gli garantisce il mantenimento dello stesso tenore di vita che aveva prima della separazione.

L’assegno divorzile, invece, dev’essere corrisposto al coniuge bisognoso dopo la sentenza di divorzio.
Il giudice, al fine di ordinare la corresponsione dell’assegno e il suo ammontare, deve tener conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni del divorzio, del contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare e patrimoniale, della durata del matrimonio. Presupposto essenziale dell’assegno divorzile è, oltre alla definitività della sentenza di divorzio, la situazione di necessità del coniuge beneficiario, il quale deve essere nella condizione di non avere mezzi adeguati di sostentamento e di non poter procurarseli per ragioni oggettive.
Dunque anche l’assegno divorzile ha funzione assistenziale/ solidaristica.
La differenza tra assegno di mantenimento e assegno divorzile consiste nel fatto che in caso di divorzio, essendo il legame personale dei coniugi cessato definitivamente dal punto di vista civilistico, la legge prevede requisiti più rigidi rispetto alla separazione. Infatti, ai fini della corresponsione dell’assegno divorzile non basta che il coniuge beneficiario sia privo di mezzi adeguati, ma anche che egli sia oggettivamente nella condizione di non poterseli procurare. Tale condizione deve essere provata dal coniuge interessato al mantenimento e verificata dal giudice.

In ogni caso l’assegno divorzile non può essere corrisposto se il coniuge beneficiario passa a nuove nozze, perché in questo caso i doveri di solidarietà economica e morale si spostano al nuovo coniuge. Tuttavia l’assegno divorzile può essere corrisposto anche al coniuge sul quale è ricaduto l’addebito in caso di separazione perché appunto, finché il coniuge economicamente debole non contrae nuove nozze, sussiste tra i due ex un vincolo di solidarietà economica.

Concludendo, i parametri utili per la determinazione e quantificazione dell’assegno di mantenimento/ assegno divorzile sono:
1- le “ragioni della decisione”, e cioè le cause a cui deve ricondursi la separazione / il divorzio.
 2- il contributo personale dato alla vita familiare in costanza di matrimonio: tale è, ad esempio, quello offerto dalla madre che assista i figli e si occupi della gestione della casa.
 3- il contributo economico: tale è, invece, il sostentamento di natura monetaria devoluto in costanza di matrimonio alle esigenze del nucleo familiare.
 4- il reddito di ciascun coniuge. Per reddito si intende non soltanto quello proveniente dall’attività lavorativa, ma anche quello altrimenti prodotto, ad esempio, a seguito di locazione di un immobile di proprietà o derivante da investimenti.
5- la durata del matrimonio: maggiore è la durata del matrimonio, maggiore può essere la somma stabilita a titolo di assegno di mantenimento;
6- le possibilità lavorative ed occupazionali di entrambi i coniugi.
Infine interessante, in merito all’assegno divorzile, è una recente sentenza emessa dal Tribunale di Roma l’8 gennaio 2016.
Essa ci informa del fatto che l’assegno divorzile si può ridurre, eventualmente fino a zero, e anche se l’ex coniuge è una persona con consistenti disponibilità economiche e con una personalità discutibile (nel nostro caso un evasore fiscale).
Il caso vede contrapporsi due ex-coniugi. Il marito da un lato chiedeva fosse dichiarata l’autonomia economica della moglie, lei invece dall’altro insisteva per un assegno di 2000 euro al mese.
Il giudice ha stabilito che alla moglie spettasse un assegno divorzile di 1300 euro al mese (rispetto ai 1500 dell’assegno di mantenimento) poiché ha tenuto in considerazione non solamente la ricchezza del marito, non solamente il contributo considerevole dato dalla moglie alla conduzione del ménage familiare durante il matrimonio, ma anche gli altri carichi familiari del marito (quattro figli dalle nozze precedenti) e la durata del matrimonio, non così lunga (quattro anni).
La decisione dimostra come in caso di divorzio il calcolo per determinare l’ammontare dell’assegno sia più complesso che non in caso di separazione.
 


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