L’annullamento del matrimonio differisce molto dal divorzio. Con l’annullamento, infatti, è come se le nozze non fossero mai state celebrate, mentre con il divorzio, le nozze sono state celebrate e vengono annullati solo gli effetti del matrimonio.
Di conseguenza, con l’annullamento del matrimonio si torna a essere “celibi/nubili”, mentre con il divorzio no, non si torna alla situazione precedente, ma si è “divorziati”.
Possono essere celebrati tre tipi di matrimonio:
Il matrimonio civile può essere annullato solo se è passato meno di un anno:
Per annullare un matrimonio civile il procedimento è ordinario, per cui i tempi possono essere abbastanza lunghi, ma meno rispetto a un divorzio. Anche con l’annullamento occorre presentare la domanda, fare accertamenti, perizie. Se poi non sono d’accordo entrambi i coniugi, i tempi si allungano.
A parità di condizioni però, un divorzio è più lungo, in quanto occorre discutere altre situazioni aggiuntive, quale per esempio l’assegno di mantenimento, gli alimenti, a chi rimane la casa, ecc.
Con l’annullamento tutti questi aspetti non vengono discussi, perché una volta annullate le nozze, sarà come se non fossero mai state celebrate. Indicativamente l’iter può durare un minimo di 3/6 mesi fino a qualche anno.
Per quanto riguarda il matrimonio religioso, prima della riforma di Papa Francesco, occorrevano due tribunali canonici (di primo grado e poi di secondo grado) per decidere sull’annullamento. Ora basta una sola sentenza della Sacra Rota, cioè il Tribunale ecclesiastico, che decide sull’annullamento di un matrimonio dal punto di vista religioso. La sentenza si può ottenere entro un anno, se non ci sono particolari problemi.
I motivi per cui puoi chiedere l’annullamento sono diversi, a seconda che si tratti di matrimonio civile o religioso.
Il matrimonio civile non è valido e quindi annullabile quando sussistono questi vizi:
Il matrimonio religioso non è valido e quindi annullabile quando sussistono questi capi di nullità, detti impedimenti (cann. 1073 – 1094):
Ci sono poi altre cause di nullità che ricalcano quelle previste per il matrimonio civile: incapacità psichica, simulazione, violenza fisica o minaccia, errore sulla persona.
Il Tribunale territorialmente competente per l’annullamento del matrimonio civile è quello dove il convenuto ha domicilio o residenza. Se il matrimonio è avvenuto all’estero, il giudice competente viene individuato dalle norme comunitarie o internazionali.
Se solo una delle parti chiede l’annullamento, deve notificare al coniuge:
Per il matrimonio religioso, la parte (o entrambi i coniugi) deve rivolgersi al tribunale ecclesiastico della sua Regione. Il caso viene affidato a tre giudici riuniti della Sacra Rota, di cui uno ecclesiastico e altri due non necessariamente ecclesiastici. La sentenza arriva solitamente entro un anno.
Se il matrimonio è stato annullato dalla Sacra Rota, non è automaticamente annullato anche civilmente (e viceversa): occorre rivolgersi al Tribunale per riconoscere l’invalidità anche dal punto di vista civile. Allo stesso modo, se il matrimonio è stato annullato civilmente, per il riconoscimento dell’invalidità anche a livello religioso occorre rivolgersi alla Sacra Rota.
È possibile chiedere l’annullamento civile anche dopo il divorzio, purché ci siano presupposti validi.
L’annullamento può essere richiesto:
In ogni caso, non è detto che l’annullamento sia concesso, viene concesso se sussiste almeno un motivo valido per cui una delle parti non era in condizioni di contrarre matrimonio, oppure si sono verificati particolari vizi.
L’annullamento del matrimonio dal punto di vista civile procura specifici effetti: è come se le nozze non fossero mai avvenute; quindi, viene meno anche l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento. Fanno eccezione a questa regola, due casi:
Se sussiste una delle cause o dei vizi previsti dalla Sacra Rota, il matrimonio religioso può essere annullato anche dopo una sentenza di divorzio. La parte o entrambi, deve presentare richiesta di annullamento al Tribunale ecclesiastico, il quale, verificate le condizioni di invalidità ed esaminati i fatti, annulla le nozze.
Per le agenzie investigative, le richieste di indagini prematrimoniali sono parecchio diffuse, perché a pochi passi dall’altare i futuri coniugi più previdenti vogliono assicurarsi di avere al proprio fianco una persona affidabile da ogni punto di vista.
Le indagini prematrimoniali, infatti, non hanno il solo scopo di individuare le “red flags” sentimentali del futuro coniuge, come altre famiglie o relazioni parallele, precedenti matrimoni di cui l’attuale partner non è a conoscenza o la presenza di figli, ma anche di scoprire le sue abitudini, le frequentazioni, l’effettiva attività lavorativa svolta e i beni di cui dispone.
Vengono effettuate delle indagini sulla reputazione e delle indagini patrimoniali del soggetto, sia sul campo, pedinandolo e monitorandolo, sia online, attraverso delle attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT.
Grazie a questo tipo di indagine, gli sposi arrivano all’altare più consapevoli di chi stanno per sposare, minimizzando i rischi futuri, perché il matrimonio è pur sempre un contratto con obblighi reciproci da non sottovalutare.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?