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ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO: QUANDO È POSSIBILE E COME PREVENIRLO?

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ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO: QUANDO È POSSIBILE E COME PREVENIRLO?

L’annullamento del matrimonio differisce molto dal divorzio. Con l’annullamento, infatti, è come se le nozze non fossero mai state celebrate, mentre con il divorzio, le nozze sono state celebrate e vengono annullati solo gli effetti del matrimonio.

Di conseguenza, con l’annullamento del matrimonio si torna a essere “celibi/nubili”, mentre con il divorzio no, non si torna alla situazione precedente, ma si è “divorziati”.

Possono essere celebrati tre tipi di matrimonio:

  • Civile, celebrato in Comune e che ha tutti gli effetti stabiliti dalla legge;
  • Religioso, celebrato in chiesa secondo il diritto canonico;
  • Concordatario, celebrato in chiesa ma che ha effetti anche civili.

Il matrimonio civile può essere annullato solo se è passato meno di un anno:

  • Dal giorno del matrimonio;
  • Dalla scoperta della causa per cui chiedere l’annullamento.

Per annullare un matrimonio civile il procedimento è ordinario, per cui i tempi possono essere abbastanza lunghi, ma meno rispetto a un divorzio. Anche con l’annullamento occorre presentare la domanda, fare accertamenti, perizie. Se poi non sono d’accordo entrambi i coniugi, i tempi si allungano.

A parità di condizioni però, un divorzio è più lungo, in quanto occorre discutere altre situazioni aggiuntive, quale per esempio l’assegno di mantenimento, gli alimenti, a chi rimane la casa, ecc.

Con l’annullamento tutti questi aspetti non vengono discussi, perché una volta annullate le nozze, sarà come se non fossero mai state celebrate. Indicativamente l’iter può durare un minimo di 3/6 mesi fino a qualche anno.

Per quanto riguarda il matrimonio religioso, prima della riforma di Papa Francesco, occorrevano due tribunali canonici (di primo grado e poi di secondo grado) per decidere sull’annullamento. Ora basta una sola sentenza della Sacra Rota, cioè il Tribunale ecclesiastico, che decide sull’annullamento di un matrimonio dal punto di vista religioso. La sentenza si può ottenere entro un anno, se non ci sono particolari problemi.

I motivi per cui puoi chiedere l’annullamento sono diversi, a seconda che si tratti di matrimonio civile o religioso.

Il matrimonio civile non è valido e quindi annullabile quando sussistono questi vizi:

  • Impedimenti (artt. 84-89 c.c.), il matrimonio è stato celebrato non rispettando forma e sostanza previste dalla legge;
  • Violenza (art.122 c.c.), quando le parti sono state costrette a sposarsi sotto minaccia;
  • Errore (art. 122 c.c.), quando il matrimonio è stato contratto non sapendo determinati aspetti, che erano nascosti. L’errore può riguardare solo fatti gravi e specificati dalla legge: malattie fisiche o psichiche, condanne penali, reati di prostituzione, gravidanza causata da persona diversa del coniuge;
  • Simulazione (art. 123 c.c.), i due coniugi fingono di sposarsi, ossia celebrano il matrimonio secondo la forma legale, ma si sono effettivamente accordati per non vivere insieme. Il matrimonio è stato solo un mezzo per ottenere qualcosa.

Il matrimonio religioso non è valido e quindi annullabile quando sussistono questi capi di nullità, detti impedimenti (cann. 1073 – 1094):

  • Impotenza sessuale assoluta (can. 1084);
  • Altro precedente matrimonio non annullato (can, 1085);
  • Voto di castità per ordine sacro o voto pubblico (cann.1087-1088);
  • Differenza di credo religioso tra le parti (can. 1086);
  • Ratto (rapimento) a scopo matrimonio (can. 1089);
  • Crimine (can. 1090);
  • Consanguineità o affinità o parentela (cann. 1091, 1092, 1094);
  • Opposizione alla procreazione;
  • Matrimonio non consumato sessualmente (can. 1142; cann. 1697-1706).

Ci sono poi altre cause di nullità che ricalcano quelle previste per il matrimonio civile: incapacità psichica, simulazione, violenza fisica o minaccia, errore sulla persona.

Il Tribunale territorialmente competente per l’annullamento del matrimonio civile è quello dove il convenuto ha domicilio o residenza. Se il matrimonio è avvenuto all’estero, il giudice competente viene individuato dalle norme comunitarie o internazionali.

Se solo una delle parti chiede l’annullamento, deve notificare al coniuge:

  • Un atto di citazione in giudizio, che appunto dà inizio alla procedura;
  • Una richiesta di separazione temporanea se la convivenza è impossibile per gravi motivi.

Per il matrimonio religioso, la parte (o entrambi i coniugi) deve rivolgersi al tribunale ecclesiastico della sua Regione. Il caso viene affidato a tre giudici riuniti della Sacra Rota, di cui uno ecclesiastico e altri due non necessariamente ecclesiastici. La sentenza arriva solitamente entro un anno.

Se il matrimonio è stato annullato dalla Sacra Rota, non è automaticamente annullato anche civilmente (e viceversa): occorre rivolgersi al Tribunale per riconoscere l’invalidità anche dal punto di vista civile. Allo stesso modo, se il matrimonio è stato annullato civilmente, per il riconoscimento dell’invalidità anche a livello religioso occorre rivolgersi alla Sacra Rota.

È possibile chiedere l’annullamento civile anche dopo il divorzio, purché ci siano presupposti validi.

L’annullamento può essere richiesto:

  • Da uno solo degli ex coniugi citando l’altra parte in giudizio;
  • Dai due coniugi, se sono d’accordo per l’annullamento.

In ogni caso, non è detto che l’annullamento sia concesso, viene concesso se sussiste almeno un motivo valido per cui una delle parti non era in condizioni di contrarre matrimonio, oppure si sono verificati particolari vizi.

L’annullamento del matrimonio dal punto di vista civile procura specifici effetti: è come se le nozze non fossero mai avvenute; quindi, viene meno anche l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento. Fanno eccezione a questa regola, due casi:

  1. La buona fede dei coniugi, ossia quando entrambi non erano al corrente della condizione di nullità. In questo caso il giudice può disporre il versamento di un assegno che, tuttavia, può durare al massimo tre anni.
  2. La mala fede di uno dei due coniugi, quando sapeva della condizione di nullità ma l’ha nascosta all’altro. Costui ha diritto a una somma che le garantisca il mantenimento per almeno tre anni. Tale somma può essere versata con rate mensili o una tantum.

Se sussiste una delle cause o dei vizi previsti dalla Sacra Rota, il matrimonio religioso può essere annullato anche dopo una sentenza di divorzio. La parte o entrambi, deve presentare richiesta di annullamento al Tribunale ecclesiastico, il quale, verificate le condizioni di invalidità ed esaminati i fatti, annulla le nozze.

Per le agenzie investigative, le richieste di indagini prematrimoniali sono parecchio diffuse, perché a pochi passi dall’altare i futuri coniugi più previdenti vogliono assicurarsi di avere al proprio fianco una persona affidabile da ogni punto di vista.

Le indagini prematrimoniali, infatti, non hanno il solo scopo di individuare le “red flags” sentimentali del futuro coniuge, come altre famiglie o relazioni paralleleprecedenti matrimoni di cui l’attuale partner non è a conoscenza o la presenza di figli, ma anche di scoprire le sue abitudini, le frequentazioni, l’effettiva attività lavorativa svolta e i beni di cui dispone.

Vengono effettuate delle indagini sulla reputazione e delle indagini patrimoniali del soggetto, sia sul campo, pedinandolo e monitorandolo, sia online, attraverso delle attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT.

Grazie a questo tipo di indagine, gli sposi arrivano all’altare più consapevoli di chi stanno per sposare, minimizzando i rischi futuri, perché il matrimonio è pur sempre un contratto con obblighi reciproci da non sottovalutare.

Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?

  • Attività di pedinamento e di monitoraggio del partner
  • Attività di Web Intelligence (OSINT e SOCMINT) per la raccolta di informazioni tratte da database e fonti aperte o liberamente disponibili.


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