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ANCHE IL TRADIMENTO SOSPETTO PUÒ CAUSARE IL VENIR MENO DELL’AFFECTIO CONIUGALIS

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ANCHE IL TRADIMENTO SOSPETTO PUÒ CAUSARE IL VENIR MENO DELL’AFFECTIO CONIUGALIS

La Cassazione, con l’ordinanza n. 27955 del 2022 (in allegato), ha confermato un principio già consolidato: non è importante che l’infedeltà del coniuge sia certa ed evidente ai fini dell’addebito della separazione, poiché è sufficiente anche il fondato sospetto derivante dalle modalità con le quali l’infedeltà si esplica all’esterno, recando pregiudizio all’onore e al decoro del coniuge tradito.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva accolto la domanda di addebito di una donna nei confronti del marito, che era stato infedele, causando il venir meno dell’affectio coniugalis, ossia del legame affettivo tra i coniugi, alla base del matrimonio.

L’uomo aveva presentato ricorso in Cassazione, lamentando il fatto che da molto tempo egli viveva stabilmente all’estero, recandosi regolarmente in Italia, quando possibile, per stare con la famiglia, della quale si era sempre occupato nonostante la distanza, versando spontaneamente delle somme di denaro per sostenerne le spese, anche dopo la sopraggiunta crisi matrimoniale.

In merito all’infedeltà e all’addebito, l’uomo ha contestato l’assenza del nesso causale tra la sua condotta e la crisi coniugale, poiché, a suo dire, quest’ultima era già presente prima che lui intraprendesse nuove relazioni. In particolare l’uomo ha sottolineato il fatto che la ex moglie non avesse presentato in giudizio delle prove concrete riferite ad una delle ultime relazioni extraconiugali da egli intrattenute, ma solo vaghi sospetti.

La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’uomo, ritendendo i motivi sollevati inammissibili.

Innanzitutto la separazione era da addebitare all’uomo non per l’abbandono del tetto coniugale, che era giustificato dall’attività lavorativa svolta, ma per i continui tradimenti, che avevano causato, come anticipato, il venir meno dell’affectio coniugalis, allontanando la moglie anche emotivamente.

Sull'addebito la Cassazione precisa che: "l’inosservanza dell'obbligo di fedeltà rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati, attraverso un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale." E ancora: "la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'articolo 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata nell'ambiente in cui coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanza in un adulterio, comporti l'offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge."

Per dimostrare l’infedeltà del partner è importante rivolgersi a dei professionisti, come gli investigatori privati autorizzati.

Il materiale foto/video realizzato dagli investigatori privati grazie alle attività di monitoraggio e pedinamento del coniuge traditore, e gli esiti delle indagini di Web Intelligence (OSINT e SOCMINT) per la raccolta di elementi relativi all’infedeltà anche dal web, hanno lo scopo di provare la relazione fedifraga e la sua natura: in mancanza della prova del tradimento fisico, può essere, come abbiamo visto, determinante mostrare il contegno del coniuge, lì dove “si presti a verosimili sospetti di infedeltà e si traduca in condotte lesive della dignità e dell’onore dell’altro coniuge” (si veda anche Cass. 8929/2013).

Tale condotta potrebbe costituire una violazione del dovere di fedeltà, perché lesiva della comunione spirituale tra i coniugi, quindi, in conclusione, il tradimento non deve necessariamente riguardare la sfera fisica.

Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?

  • Attività di monitoraggio e di pedinamento del partner infedele;
  • Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso partner infedele a pubblicare online prove delle sue condotte disoneste.
  • Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.

Scarica l'allegato
Cassazione n. 27955 del 2022.pdf


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