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AFFIDAMENTO ESCLUSIVO: NON BASTA IL GRAVE CONFLITTO TRA GLI EX

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AFFIDAMENTO ESCLUSIVO: NON BASTA IL GRAVE CONFLITTO TRA GLI EX

In tema di affidamento dei minori, a seguito della separazione e del divorzio dei genitori, come è noto l’art. 337 ter c. 1 c.c. sancisce che: "il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale".

Viene, quindi, prevista la regola generale dell’affidamento condiviso, in linea con il principio della bigenitorialità, che garantisce la presenza comune dei genitori nella vita dei figli minorenni, con i quali conservare una stabile consuetudine di vita e una salda relazione affettiva, cooperando entrambi nell’assistenza dei figli, nella loro educazione ed istruzione.

In alcuni casi, però, è necessario optare per l’affidamento esclusivo, ad esempio quando vi è una grave conflittualità tra i genitori, o quando sono in corso situazioni che possono essere pregiudizievoli per l’interesse dei minori, come normato dall’art. 337 quater, comma 1, c.c..

Ma, ribadiamo, si tratta di un'eccezione alla regola generale, considerando che il solo conflitto dei genitori, ad esempio, non è di per sé idoneo ad escludere l’affidamento condiviso.

Infatti, come meglio specificato in una recente ordinanza della Cassazione, la n. 21312 del 5 luglio 2022 (in allegato): “l’affidamento a entrambi i genitori è da ritenersi il regime ordinario anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza e il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo […]; la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse”.

Inoltre, “l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore”.

Quindi, il criterio fondamentale che sta alla base dell'affidamento dei minori è costituito dal loro esclusivo interesse morale e materiale, imponendo di privilegiare la soluzione più idonea a ridurre quanto più possibile i danni causati dalla disgregazione del nucleo familiare, assicurando il migliore sviluppo della personalità dei minori, tramite un giudizio sulla capacità di ognuno dei genitori di crescere e educare i figli, da esprimersi sulla base di elementi concreti (cfr. Cass. n. 21425/2022).

Proprio per la raccolta degli elementi concreti, delle prove che possono essere decisive per determinare l’attribuzione o la revoca dell’affidamento del minore, è fondamentale procedere con delle indagini familiari dedicate all’affidamento dei minori, il cui esito è utilizzabile in ambito giudiziale.

Nello specifico, per riassumere, il ruolo dell’investigatore privato – che opera attraverso attività di pedinamento, di monitoraggio e di web intelligence (OSINT e SOCMINT) - è quello di:

  • accertare l’affidabilità e la moralità del genitore osservandone i comportamenti manifestati in presenza e non dei figli minori;
  • documentare l’idoneità dei luoghi in cui vivono i figli minori, le persone che frequentano e la condotta adottata dal genitore;
  • accertare lo stile di vita ed il comportamento del genitore, contrario allo sviluppo dell’integrità fisica e morale del minore stesso.

Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?

  • Attività di monitoraggio e di pedinamento;
  • Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;
  • Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.

Scarica l'allegato
Ordinanza n. 21312.pdf


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