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ABUSO PERMESSI LEGGE 104 E PROPORZIONALITÀ DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

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ABUSO PERMESSI LEGGE 104 E PROPORZIONALITÀ DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Una recente Sentenza della Cassazione, la n. 6796 del 2 marzo 2022 (in allegato) fornisce importanti delucidazioni in merito all’abuso dei permessi Legge 104 e alla valutazione della gravità della condotta del dipendente che li utilizza per motivi personali, e non esclusivamente per lo scopo per il quale sono stati concessi, ossia l’assistenza al familiare gravemente disabile.

Nel caso di specie un dipendente era stato licenziato dall’azienda datrice per aver utilizzato parte dei giorni di permesso per mere attività personali, del tutto incompatibili con l’assistenza da egli fornita alla madre gravemente disabile, e nello specifico aveva utilizzato il 18.75% del tempo dei tre permessi fruiti per recarsi dalla cugina veterinaria per farle visitare il cane che era stato male.

La Cassazione ha confermato la possibilità del datore di lavoro di sanzionare il dipendente per l’abuso dei permessi, anche se ha riguardato meno di un quinto delle ore che gli erano state concesse, poiché i fatti contestati sono stati considerati rilevanti sul piano disciplinare, rappresentando violazioni di disposizioni contrattuali.

Tale condotta, però, secondo i giudici, non è da ritenersi così grave da motivare il licenziamento del lavoratore, provvedimento che è stato, infatti, considerato sproporzionato rispetto all’illecito commesso, non avendo determinato, di fatto, il venire meno dell'elemento fiduciario alla base del rapporto di lavoro.

L’aspetto interessante, dunque, è che il datore di lavoro ha risarcito il lavoratore (ex L. n. 300/1970, art. 18, co. 5), ma non è stato costretto dai giudici a reintegrarlo, perché la reintegrazione è prevista solo se il fatto di cui è stato accusato il dipendente non è stato commesso.

È fondamentale, per il datore di lavoro, provare dettagliatamente i casi di abuso dei permessi Legge 104, lì dove vi sia il sospetto, rivolgendosi ad una agenzia investigativa autorizzata.

Mediante il monitoraggio del dipendente gli investigatori privati possono accertare la realtà dei fatti e provare eventuali inadempimenti, cristallizzando il tutto mediante report fotografico e video che potrà essere confermato dall'agente investigativo, tramite testimonianza, in sede di possibile contenzioso.

L’attività investigativa è del tutto lecita, come più volte confermato dalla giurisprudenza in materia, perché il controllo del dipendente è effettuato fuori dell’orario di lavoro e in un periodo di sospensione della prestazione lavorativa (Sentenza 251 del 31 gennaio 2020 della Corte di appello di Bari).

Ricordiamo che i giorni di permesso non devono essere dedicati esclusivamente all’assistenza del disabile, ma sono compatibili con l'espletamento di piccole e rapide faccende domestiche, indispensabili per la propria quotidianità, come fare la spesa, andare a prendere i figli da scuola o comprare delle medicine.

Infatti, “in tema di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, l’assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore, pur non potendo intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, deve comunque garantire al familiare disabile in situazione di gravità di cui all’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992 un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale.” (Cass. n. 19580/2019 cit.)

Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?

  • Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente in permesso;
  • Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso dipendente a pubblicare online prove delle sue condotte incompatibili con l’assistenza da prestare al disabile.

Scarica l'allegato
Sentenza n. 6796 del 2 marzo 2022.pdf


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